Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 marzo 2018, n. 69, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Con il decreto sono stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
All’articolo 3 del provvedimento è precisato che il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 criteri:
– è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
– risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
–  risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

Il rispetto delle precedenti condizioni deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Il produttore deve, poi, conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale:
– la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
– per cinque anni, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del provvedimento con la precisazione che le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Le norme transitorie sono contenute nell’articolo 6 del provvedimento in cui è precisato che il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 con la precisazione che, nelle more dell’adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3 del provvedimento, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento stesso.

 

DM 69 – 28.03.2018

 

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