In conseguenza della proclamazione dello stato di emergenza e dell’emanazione dell’art. 103 della Legge n. 27 del 24/04/2020, si vuole ricordare che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano validi per 90 giorni dalla data di proclamazione della cessazione dello stato di emergenza.

L’albo gestori ambientali ha tradotto tale scadenza in concreto, specificando che le iscrizioni che hanno naturale scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 sono da considerarsi valide fino al 29 ottobre 2020.

Le attestazioni rilasciate per l’utilizzo di nuovi mezzi inseriti in iscrizione che erano ancora valide al 23/02/2020 o che hanno preso validità tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020, conservano la loro validità per 60 giorni, senza tenere conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020.

Regione Lombardia, richiamando quanto indicato nell’art. 103, ha emanato la DGR 3147 del 18/05/2020, nella quale indica una serie di differimenti circa gli adempimenti regionali previsti relativamente alle autorizzazioni ambientali in essere.

Nella tabella seguente sono riassunti tali differimenti

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