Regione Lombardia ha emanato una circolare con la quale ha chiarito alcune casistiche relative alla gestione degli sfalci verdi derivanti dalle attività di manutenzione del verde privato.

Va premesso che sono considerati rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera 5b ter) del D. Lgs. 152/06, i residui della manutenzione del verde pubblico nonché i rifiuti derivanti dalla pulizia dei mercati.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde privato, invece, i residui verdi possono essere esclusi dal campo dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera f), se destinati ad uso agricolo, con adeguata tracciabilità tra il punto di produzione e il luogo di destinazione e con utilizzo con una buona pratica agricola (evitando gli abbruciamenti).

In pratica, si possono presentare tre diversi casi:

1. La manutenzione è fatta da un agricoltore-florovivaista che raccoglie i residui e li riutilizza all’interno della propria azienda nel ciclo agricolo o per la produzione di biogas

2. La manutenzione è fatta da un florovivaista non agricoltore che raccoglie i residui e li riutilizza presso la propria azienda solo come ammendante (fertilizzante)

3. La manutenzione è fatta da un soggetto che raccoglie i residui e li porta ad un agricoltore terzo, che li utilizza nel suo ciclo agronomico per produrre biogas o materia che usa nella sua attività agricola

Nei primi due casi non c’è produzione di rifiuto, ma gestione di materia all’interno dello stesso ciclo produttivo.

Nel terzo caso, invece, i residui non si configurano in partenza come rifiuti (come da indicazione dell’art. 185) e quindi rientra nella gestione di un sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184 bis, e deve essere trasportato con DDT accompagnato dal contratto che identifichi il destinatario e indichi il corretto trattamento (compostaggio) e/o l’uso agronomico.

Il residuo verde deve sottostare alle condizioni previste dall’art. 184 bis sul sottoprodotto, cioè:

– Origine da processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo non è la produzione dello stesso;

– Certezza dell’utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o utilizzo;

– Possibilità di utilizzo senza trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

– Utilizzo considerato legale, in quanto soddisfa i requisiti per la protezione della salute e dell’ambiente e non comporta impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

In conclusione, gli sfalci residuali da manutenzione del verde privato non costituiscono rifiuti solo se derivano da buone pratiche colturali, sono costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, e vengono riutilizzati in agricoltura o silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori dal luogo di produzione o se vengono ceduti a terzi.

Nota sfalci verde privato

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