Il 29 aprile 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 42/2017, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico”.

Il Capo VI istituisce la figura del tecnico competente in acustica; l’art. 21 specifica che per avere riconosciuto la qualifica bisogna figurare all’interno dell’elenco ministeriale dei soggetti abilitati a svolgere la professione.

L’importante novità riguarda quanto contenuto nell’art. 22 in merito ai requisiti per essere inseriti nell’elenco ministeriale. Infatti, si tratti di chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

Il comma 2 dell’art. 22 stabilisce che, in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del decreto, all'elenco può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;

4) redazione di piani di risanamento;

5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

La novità significativa sta nel fatto che ora chi supera il corso abilitante ed è in possesso di una laurea ad indirizzo tecnico o scientifico è abilitato ed iscritto nell’elenco, senza dover svolgere un periodo di affiancamento ad un tecnico già abilitato.

Quest’ultima condizione resta invece valida per chi ha superato il corso ed è in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di maturità scientifica.

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