Il Regolamento Regionale 7 del 23 novembre 2017 ha introdotto criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005.

Il principio ha la finalità di conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche a monte dei corpi idrici ricettori o delle reti fognarie.

L’articolo 3 definisce, quali interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza, gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica con ampliamento della superficie edificata o variazione della permeabilità preesistente, gli interventi sulle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze, gli interventi sui parcheggi.

L’art. 7 precisa che le misure di invarianza si applicano a tutto il territorio regionale e per tutti i tipi di permeabilità del suolo, con calcoli differenziati in base alla natura del suolo e all’importanza degli interventi.

Per quest’ultimo aspetto, il territorio regionale è diviso in aree distinte in base al livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori. Si hanno le AREE A ad alta criticità idraulica, AREE B a media criticità e AREE C a bassa criticità. Queste aree hanno diversi limiti ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori. Le portate devono essere limitate mediante l’adozione di interventi che ne contengano l’entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore.

A seconda del grado di intervento e dell’area interessata, si devono sviluppare progetti di invarianza di diversi gradi di approfondimento, che contengano calcoli sulle portate e sul dimensionamento dei sistemi di laminazione e di svuotamento.

L’art. 14 pone l’attenzione sulle interferenze tra il principio di invarianza e la pianificazione urbanistica comunale. Infatti, i comuni ricedenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica sono tenuti a redigere uno studio comunale di gestione del rischio idraulico, contenente:

–           la definizione dell’evento meteorico di riferimento

–          l’individuazione dei ricettori

–          la delimitazione delle aree soggette ad allagamento

–          la mappatura delle aree vulnerabili (riferimenti dagli studi geologici e dalle mappe del PGRA)

–          l’indicazione delle misure strutturali (es. vasche di laminazione, vie d’acqua superficiali) e delle misure non strutturali (politiche di incentivazione delle misure di invarianza anche sul tessuto esistente, corretta gestione delle aree agricole, misure di riduzione del rischio quali misure di protezione civile o difese passive attivabili in tempo reale

–          l’individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle misure strutturali (sia per la parte già urbanizzata che per gli ambiti di trasformazione)

Per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità e per quelli obbligati a redigere lo studio, nelle more della redazione dello stesso, vi è l’obbligo entro il mese di agosto 2018 di dotarsi del documento semplificato del rischio idraulico comunale.

Il documento semplificato deve contenere:

–          la delimitazione delle aree a rischio idraulico

–          l’indicazione delle misure strutturali, con le dimensioni di massima, sia per la parte già urbanizzata sia per gli ambiti di trasformazione

–          l’indicazione delle misure non strutturali per incentivare le politiche di invarianza

 

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