Il DLgs 105 del 15 Luglio 2015 (“Testo Unico RIR”) entrato in vigore il 29 luglio scorso, recepisce la Direttiva 2012/18/UE, sostituendo, incorporando ed aggiornando buona parte della precedente normativa vigente in materia (DLgs 334/99 e s.m.i.).

I cambiamenti maggiormente significativi rispetto al DLgs 334/99 riguardano le tipologie di sostanze, le classi di pericolo ed i relativi quantitativi soglia che determinano l'assoggettabilità alla normativa Seveso di uno stabilimento.

Tali sostanze e quantitativi sono riportati nell'Allegato 1, il quale vede la Parte 1 dedicata all'individuazione dei quantitativi soglia per le classi di pericolosità e la Parte 2 dedicata all'individuazione dei quantitativi soglia per le sostanze specifiche.

Entrambe le tabelle di riferimento sono suddivise in 3 colonne, le quali riportano:

  • Colonna 1: nome della classe di pericolo (Parte 1) o della sostanza specifica (Parte 2)
  • Colonna 2: limite si soglia inferiore
  • Colonna 3: limite si soglia superiore

Di conseguenza gli stabilimenti soggetti a normativa Seveso vengono da ora suddivisi in:

"stabilimento di soglia INFERIORE – SI", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della Parte 1 o nella colonna 2 della Parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1, o nella colonna 3 della Parte 2 dell‘Allegato 1. (Sostituisce art. 6 DLgs 334/99 e s.m.i.).

"stabilimento di soglia SUPERIORE – SS", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1^ o nella colonna 3 della Parte 2^ dell'Allegato 1. (Sostituisce art. 8 DLgs 334/99 e s.m.i.).

Vengono inoltre considerata la possibile presenza di uno "stabilimento ADIACENTE", ovvero uno stabilimento ubicato in prossimità di un altro stabilimento (di diverso Gestore), tale da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni (quindi più Categorie della Parte 1), si applicano le quantità limite più basse fra le Categorie di appartenenza.

Le sostanze pericolose che non sono comprese nel Regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di dare origine ad incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla Categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del DLgs 105/15.

I produttori di rifiuti, vale a dire le Aziende che producono scarti che in qualche modo devono essere smaltiti da altri, devono effettuare quindi una autoclassificazione del rifiuto in modo da poterlo gestire lungo tutto il suo tragitto dal produttore al consumatore finale

Qualora i quantitativi di sostanze pericolose presenti in azienda non superino i limiti previsti dall'Allegato 1, si dovrà eseguire ulteriore verifica attraverso la "somma pesata" di cui alla Nota 4 dell'Allegato 1:

Per le sostanze aventi caratteristiche di pericolosità di cui alla parte 1 dell'Allegato 1, si applica la seguente formula:

Q1/QSI1+ Q2/QSI2+ Q3/QSI3+ Q4/QSI4+…. > 1 –> soglia inferiore

Dove Qx è la quantità presente di una sostanza pericolosa o più sostanze con una determinata caratteristica di pericolosità di cui alla parte 1

e QSIx è la quantità soglia riportata nella parte 1 colonna 2, per la tipologia di pericolosità di riferimento

 

Q1/QSS1+ Q2/QSS2+ Q3/QSS3+ Q4/QSS4+…. > 1 –> soglia superiore

Dove Qx è la quantità presente di una sostanza pericolosa o più sostanze con una determinata caratteristica di pericolosità di cui alla Parte 1

e QSSx è la quantità soglia riportata nella parte 1 colonna 3, per la tipologia di pericolosità di riferimento

 

Anche per le sostanze elencate nella parte 2 dovrà essere verificato il limite previsto dalla regola della somma pesata, di cui alla nota 4 dell'Allegato 1 al DLgs 105/2015. Deve pertanto essere verificato che:

Q1/QSI1+ Q2/QSI2+ Q3/QSI3+ Q4/QSI4+…. > 1 –> soglia inferiore

Dove Qx è la quantità presente di una sostanza pericolosa elencata nella parte 2

e QSIx è la quantità soglia riportata nella parte 2 colonna 2, per la tipologia di pericolosità di riferimento

 

Q1/QSS1+ Q2/QSS2+ Q3/QSS3+ Q4/QSS4+…. > 1 –> soglia superiore

Dove Qx è la quantità presente di una sostanza pericolosa elencata nella parte 2

e QSSx è la quantità soglia riportata nella parte 2 colonna 3, per la sostanza specifica.

 

La nuova normativa si applica alle seguenti tipologie di stabilimenti:

  1. “NUOVO stabilimento”
  1. stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1°giugno 2015 o successivamente a tale data
  2. uno stabilimento di soglia inferiore SI che diventa uno stabilimento di soglia superiore SS, o viceversa il 1°giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti od attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose

 

  1. "stabilimento PRE-ESISTENTE" uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del DLgs 334/99 e s.m.i. e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore

 

  1. "ALTRO stabilimento", un sito che rientra nell'ambito di applicazione del DLgs 105/2015, od uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1°giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla punto 1b. (quindi per effetto della nuova classificazione CLP o successive modifiche della classificazione, ma non per un aumento delle quantità detenute di sostanze pericolose);

 

 

Gli adempimenti normativi per gli stabilimenti si soglia inferiore SI e soglia superiore SS sono i medesimi, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 15 del DLgs 105/2015, rivolti esclusivamente agli stabilimenti SS.

Vi sono inoltre alcune differenze nelle modalità di pianificazione dell'emergenza interna prescritte per le due tipologie di stabilimenti assoggettabili alla normativa.

 

  • Art. 13 Notifica: il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5.
  • Art. 14 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti: Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, che deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
  • Art. 15 Rapporto di sicurezza: per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all’articolo 14 è parte integrante, deve contenere le informazioni di cui ai comma 2, 3 e 4 dell'art. 15.
  • Art 20: Piano di emergenza interna: per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre il piano di emergenza interna, secondo le modalità di cui al comma 2, 3 e 4 dell'art. 20 e ad adottarlo nello stabilimento

Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all’interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e la pianifi cazione predisposte dal gestore nell’ambito dell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all’articolo 14 comma 5 e all’allegato 3.

  • Art 21: Piano di emergenza esterna: il gestore trasmette alla autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano, ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17, ove disponibili.

 

Le tempistiche prescritte per gli adempimenti previsti sono le medesime per quanto riguarda gli artt. 13, 14, 20 e 21:

  • per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole (180 gg) precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività, oppure 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
  • per tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento interessato: 1 Giugno del 2016

 

Le tempistiche prescritte per gli adempimenti di cui all'art. 15 (Rapporto di Sicurezza, solo per stabilimenti di soglia superiore) sono i seguenti:

 

  • per gli stabilimenti nuovi, prima della messa in servizio
  • per gli stabilimenti pre-esistenti di soglia superiore, entro il 1 Giugno del 2016 (ovvero per gli stabilimenti che prima del 1 giugno 2015 erano già stabilimenti Art 8)
  • per tutti gli altri casi, due anni  (1 Giugno 2017) dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato (rientrano in questa categoria gli stabilimenti che modificano il loro livello di assoggettabilità per effetto del cambio di classificazione delle sostanze detenute)

 

Viger Srl offre ai propri clienti servizio di consulenza per la verifica della conformità aziendale alla nuova normativa Seveso e possiede competenza per la redazione di:

 

  • Verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso.
  • Fogli di calcolo per il monitoraggio dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in azienda rispetto alle soglie di cui all'Allegato 1 del DLgs 105/2015.
  • Notifica ex. art. 13 DLgs 105/2015.
  • Notifica ex. art. 13 DLgs 105/2015.
  • Politica di prevenzione ex. art. 14 DLgs 105/2015.
  • Rapporto di sicurezza ex. art. 13 DLgs 105/2015.
  • Piano di emergenza ex. art. 20 DLgs 105/2015.
  • Trasmissione dati per piano di emergenza esterno ex. art. 21 DLgs 105/2015.

 

Viene inoltre fornito servizio di assistenza nella gestione del rapporto con gli Enti e consulenza sulla gestione degli aspetti legali ed amministrativi.

 

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *