Il Decreto Legge 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” è stato convertito, con modifiche, dalla Legge 128/2019 entrata in vigore il 3 novembre 2019.
La Legge 128/2019 introduce, all’art. 14-bis, dei nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, andando a modificare in alcuni punti l’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006.

End of waste prima del 3/11/2019

La precedente stesura del comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 recitava:

“Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210”

Questo aspetto rendeva impossibile autorizzare determinate operazioni di recupero per determinate tipologie di rifiuti, laddove non vi fossero degli specifici criteri comunitari oppure criteri definiti con specifico decreto ministeriale.

Tale criticità di fatto non toccava le attività di recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione semplificata ma incideva fortemente sulle attività svolte ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006.

End of waste dopo il 3/11/2019

La modifica di maggior rilevo introdotta dall’art. 14-bis della Legge 128/2019 risulta essere a carico del comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006.

Restano invariati i criteri per l’end of waste in procedura semplificata, che si rifanno ancora al DM 05/02/98, al DM 61/2002 e al DM 269/2005, ma cambiano i criteri per l’end of waste delle attività in procedura ordinaria (art. 208 e 209 del D.Lgs 152/06) delle attività degli impianti di ricerca e sperimentazione ordinaria (art. 211 del D.Lgs 152/06) e della attività soggette ad AIA (titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006).
Il comma 3 del dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 viene così modificato:

“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

In sostanza le modifiche introdotte danno facoltà alle autorità competenti di autorizzare il recupero anche per le operazioni o le tipologie di rifiuti non regolamentate da specifica normativa comunitaria o specifici decreti ministeriali, purché il provvedimento autorizzativo tenga conto ed includa dettagli circa gli aspetti sopra elencati, dalla lettera a) alla lettera e).

Controllo delle modalità operative autorizzate

In seguito all’entrata in vigore della Legge 128/2019 le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni sono ora tenute a trasmettere all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

I provvedimenti trasmessi verranno controllati a campione per la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti. Le verifiche potranno essere svolte da ISPRA o delegate all’ Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente che redigeranno, in caso di non conformità, un’apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA (o l’ARPA delegata) comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricevuta la comunicazione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni e le trasmette all’autorità competente. L’autorità competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni del Ministero, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l’autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

Ulteriori adempimenti in capo ad ISPRA e MATTM

Con cadenza annuale, l’ISPRA dovrà redigere una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno.

Verrà inoltre istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse.

Adeguamento ad eventuali nuove specifiche per l’end of waste

Nel caso di successiva entrata in vigore di nuovi decreti che vadano a dettagliare una o più operazioni di recupero, i titolari delle autorizzazioni (semplificate, ordinarie o AIA) rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 128/2019 presentano alle autorità competenti, entro 180 giorni, istanza di aggiornamento della propria autorizzazione.

Campo di applicazione della legge 128/2019

Le autorizzazioni (ordinarie o AIA) in essere alla data di entrata in vigore della Legge 128/2019 o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali e’ presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 non modificato. Gli obblighi di comunicazione all’ISPRA si applicano invece anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della Legge 128/2019.

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