Sul BURL del 29/11/2019 è stata pubblicata la Legge Regionale 18 del 26 novembre2019, recante “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e ad altre leggi regionali”.

Si tratta di un importante segnale, in quanto la norma introduce nuove previsioni e nuove misure per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio, il tutto in coerenza con la legge per la riduzione del consumo di suolo.

L’art. 2 ridefinisce il concetto di rigenerazione. In particolare, la rigenerazione urbana è definita come “l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi per il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano”.

Viene inoltre introdotto il concetto di rigenerazione territoriale, cioè “l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali”.

Tra le principali novità introdotte è il caso di sottolineare la possibilità data ai consigli comunali di individuare gli ambiti di rigenerazione per i quali si vogliano prevedere azioni di semplificazione amministrativa e di incentivazione economica, ovvero prevederne usi temporanei e sviluppi di studi di fattibilità economica ed urbanistica.

Si possono anche avviare processi di rigenerazione intercomunale, d’intesa con la Regione, sfruttando una perequazione estesa ad un territorio più ampio del singolo comune.

La norma vuole rendere più flessibili gli strumenti urbanistici, prevedendo norme che incentivino e rigenerino le grandi trasformazioni di aree degradate, con una programmazione di interventi per stralci progressivi, basati sul principio della indifferenziazione funzionale.

A tal proposito, sono state integrate le regole esistenti, rendendo tra loro compatibili, anche in deroga a prescrizioni vigenti, alcune destinazioni urbanistiche, ad eccezione della funzione logistica e delle grandi strutture di vendita.

Tra gli incentivi introdotti per la rigenerazione, importante sottolineare quelli volumetrici relativi agli immobili degradati o dismessi, individuabili con delibera di Consiglio Comunale o, trascorsi 6 mesi, periziati direttamente dai privati.

Notevoli anche gli incentivi economici, con la prevista riduzione del 50% del contributo di costruzione per interventi di ristrutturazione urbanistica in ambiti di rigenerazione urbana, con la possibilità di arrivare ad una riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione per tutte le ristrutturazioni di immobili da rigenerare. I proprietari avranno l’obbligo di presentare i progetti di riqualificazione negli edifici e nelle aree individuate, entro 3 anni, oppure procedere con la demolizione degli immobili degradati.

Gli incentivi vanno di pari passo con i disincentivi per il nuovo consumo di suolo, in quanto nuovi interventi su aree agricole e interventi di logistica comporteranno una maggiorazione del costo di costruzione del 20/50%.

2019 RL legge 18 rigenerazione urbana

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