Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi decreti di attuazione della disciplina sui rifiuti introdotta dalle Direttive Europee di promozione dell’economia circolare e che gli stati membri dovevano recepire nel 2020.

Nel dettaglio, i nuovi decreti, tutti emanati in data 3 settembre 2020 e che entreranno in vigore tra il 26 e il 27 settembre, sono:

– Decreto legislativo n. 116 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

– Decreto legislativo n. 118 – “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”

– Decreto legislativo n. 119 – “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

– Decreto legislativo n. 121 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

Le principali novità sono introdotte dal D. Lgs. 116, che modifica l’impianto di diversi articoli del Testo Unico Ambientale (D. lgs. 152/06), togliendo i riferimenti al SISTRI, introducendo il concetto di Registro Elettronico Nazionale (che verrà poi attuato con successivo decreto) e inserendo altri nuovi concetti e figure.

Nel dettaglio, il decreto:

– riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore rimandando ad usn successivo decreto la definizione, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, dei requisiti e delle misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che chi professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

– modifica alcune definizioni, a partire da quella di rifiuto urbano ma anche di rifiuto organico, deposito temporaneo prima della raccolta, compost e digestato. Viene anche riformulato l’elenco dei rifiuti che devono essere qualificati come speciali nell’ambito dell’attività di classificazione.

– definisce i passaggi normativi per la piena operatività della preparazione per il riutilizzo.

– definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti, già introdotto con il Decreto legge 135/2018, imperniato sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e articolato in una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti e una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi alle singole movimentazioni, nonché le informazioni relative ai percorsi dei mezzi di trasporto. Il Registro sarà gestito attraverso la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e con il supporto tecnico operativo che l’Albo fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali, al fine di assicurare la gestione dei rapporti con l’utenza e la riscossione dei contributi.

– conferma il MUD, stabilendo che con successivo decreto saranno stabilite le modalità di coordinamento con il Registro elettronico nazionale.

– integra il registro cronologico di carico e scarico con l’indicazione delle informazioni sulle quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero, rinviando a successivo decreto la disciplina e le modalità per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti. Con lo stesso decreto verranno disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Potranno essere previsti modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

– introduce il trasporto intermodale che non rientra nelle attività di stoccaggio (art. 183, comma 1, lettera aa), a condizione che la sosta non superi il termine finale di 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.

– rimanda a successivo decreto la definizione di procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva SISTRI. Lo stesso prevederà il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI.

– istituisce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti per definire i criteri e le linee strategiche ai quali Regione e Province autonome dovranno attenersi nell’elaborazione della pianificazione in materia. Il programma dovrà essere adottato entro 18 mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina.

– stabilisce le regole per il calcolo degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, stabiliti dall’articolo 181 del D.lgs. 152/2006.

– Modifica alcuni allegati al Testo Unico Ambientale, introducendo la sostituzione dell’elenco rifiuti con l’elenco rifiuti (EER) allegato alla Decisione 955/2014/UE aggiornato alle modifiche apportate dalla Commissione, l’aggiornamento del quadro dei nuovi obiettivi, sia complessivi sia per singole tipologie di rifiuti di imballaggio, che dovranno essere raggiunti entro il 2025 e il 2030, l’introduzione dei requisiti per la riutilizzabilità e la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio da applicarsi sino all’adozione del decreto interministeriale in materia, l’integrazione dell’elenco dei rifiuti assimilabili e delle 30 categorie di attività che producono rifiuti assimilabili ai sensi del nuovo articolo 183 del D.lgs. 152/2006 (rimangono escluse le attività agricole e connesse).

2020 09 03 d lgs 116 modifiche 152-06 rifiuti e imballaggi 220-98

2020 09 03 d lgs 118 modifiche RAEE 220-98

2020 09 03 d lgs 119 modifiche veicoli fuori uso 220-98

2020 09 03 d lsg 121 modifiche discariche 220-98

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