Nella G.U. n.149 del 27/06/13 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Il decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2013 ed interviene sia sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91, che sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05, andando a rivedere le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell’acqua calda sanitaria; amplia, inoltre, l’applicazione di tali disposizioni alla climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione.

Il nuovo D.P.R. ha abrogato:

  • l’art. 5, “Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale”, del D.P.R. 59/09
  • l’Allegato I (Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche) ed i seguenti articoli del D.P.R. 412/93:

– art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente), commi 1, 2, 3 e 4;

– art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici);

– art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici);

– art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi), commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

 

Principali modifiche/novità:

  • è cambiata la PERIODICITA' dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della “prova fumi”) a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW:

– Impianti a gas metano o GPL:

da 10 a 100 kW – 4 anni

sopra i 100 kW – 2 anni

– Combustibili liquidi o solidi:

da 10 a 100 kW – 2 anni

sopra i 100 kW – 1 anno

Il nuovo decreto, comunque, lascia a Regioni e Province autonome la possibilità di indicare tempistiche più ravvicinate (vd. artt. 8 e 10). Regioni come la Lombardia, pertanto, potrebbero confermare le tempistiche già fissate:

– caldaie domestiche (impiati inferiori ai 35 KW) – ogni due anni 
– caldaie con potenza compresa tra 35KW e 116 KW alimentate a gas – ogni anno;
– caldaie con potenza compresa tra 35KW e 350 KW e quelle di potenza superiore ai 350KW – due volte all'anno.
 

  • sono state introdotte le PERIODICITA' per i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sugli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da macchine frigorifere e/o pompe di calore ( > 12 kW).

I controlli di efficienza energetica non vanno confusi con gli OBBLIGHI DI ISPEZIONE per macchine/impianti contenenti fluidi refrigeranti HCFC (rif. Regolamento CE n. 2037/00 e D.P.R. n. 147/06) o F-Gas (rif. Regolamento CE n. 842/06 e D.P.R. 43/12) finalizzati alla limitazione delle emissioni di gas in atmosfera, da effettuarsi con periodicità diverse in funzione del contenuto di fluido refrigerante.

Gli impianti di climatizzazione contenenti gas refrigeranti, pertanto, devono essere corredati, oltre che del “Libretto di impianto” previsto dal D.P.R. 74/13, anche di:

– “Libretto di impianto”, se contengono più di 3 kg di HCFC (tipo R11, R12, R22, etc., ormai in dismissione),

– “Registro delle apparecchiature”, se contengono più di 3 kg di F-gas (tipo R410A, R407C, etc.).
 

  • per le MANUTENZIONI PERIODICHE il D.P.R. 74 rimanda – come il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. – alle istruzioni del costruttore dell’impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell’apparecchio, oppure alle norme UNI e CEI applicabili.

E’ importante evidenziare che secondo l’art. 7, c. 4, INSTALLATORI e MANUTENTORI, abilitati ai sensi del D.M. 37/08, nell’ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza;

b) con quale frequenza le suddette operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
 

  • sono stati confermati i valori minimi consentiti del rendimento di combustione (vd. Allegato B). Fanno eccezione i generatori a gas installati prima del 29/10/93 per i quali il valore è più restrittivo di 2 punti percentuale rispetto al passato (è stata eliminata la tolleranza, così da incrementare il rinnovamento del parco caldaie e favorire il risparmio energetico)
     
  • è stata prevista la pubblicazione, entro il 1° luglio 2013, di nuovi “libretti di impianto” e “rapporti di efficienza energetica”:

– “Libretto di impianto”, unico libretto che sostituirà gli attuali Libretti di Impianto e di Centrale, di cui al D.M. 17/03/03 (si noti che nel nuovo libretto è prevista anche la manutenzione alle apparecchiature di climatizzazione estiva facendo esplicito riferimento al D.P.R. 43/12, ovvero alla “Certificazione F-Gas”);

– “Rapporto di efficienza energetica”, che sostituirà gli Allegati F e G del D.Lgs. 192/05 tenendo conto dell’ampliamento del campo di applicazione dei controlli, previsto dal D.P.R. 74/13. Il nuovo Rapporto, in particolare non farà più distinzione in base alla potenzialità, ma sarà proposto in 4 diverse versioni: gruppi termici, gruppi frigo, teleriscaldamento e cogenerazione.

 

  • il valore massimo della temperatura ambiente calcolata come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, non deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per TUTTI gli edifici. In inverno, invece, la media ponderata delle temperature dell’aria negli ambienti domestici non deve superare i 20°C + 2 °C di tolleranza, mentre negli edifici adibiti ad industriale, artigianale o assimilabile non deve superare i 18°C + 2 °C di tolleranza;
     
  • per gli impianti termici centralizzati il proprietario o l’amministratore devono esporre la tabella che indichi, oltre al periodo e alla durata di attivazione e il responsabile dell’impianto, anche il codice dell’impianto assegnato dal “Catasto territoriale degli impianti termici” (il Catasto dev’essere istituito da tutte le Regioni / Province autonome);
     
  • viene rafforzato il ruolo del Terzo responsabile, specificando, ad esempio, che in caso di impianti “non conformi” alle disposizioni di legge la delega non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico (al Terzo responsabile) di procedere alla loro messa a norma; il delegante, ovvero il Responsabile dell’impianto termico, deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.

Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico.

Il D.P.R. specifica anche che:

– la delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato,

– in tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

 

ALLEGATI:

DPR 74-2013 

DGR Lombardia XI-2601 30/11/2011

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