Sintesi della normativa pregressa

13/11/2014: con il D.M. n. 272 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce le modalità con le quali assolvere all’obbligo di predisposizione della relazione di riferimento nonché le tempistiche per l’attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle sole installazioni di competenza Statale.

27/10/2014: prima circolare di chiarimento emessa dal MATTM (n. 22295)

17/06/2015: seconda circolare di chiarimento emessa dal MATTM (n. 12422)

14/11/2016: terza circolare di chiarimento emessa dal MATTM (n. 27569)

20/11/2107: con sentenza n. 11452 il TAR del Lazio annulla il DM n. 272 del 27/10/2014, avendo rilevato delle illegittimità formali nell’iter che ne ha portato all’approvazione.

Emanazione del Decreto n. 104 del 15/04/2019

Con Decreto n. 104 del 15/04/2019 recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06” il MATTM ha inteso sanare l’annullamento del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014.

Il Decreto ristabilisce infatti le modalità per redazione della Relazione di Riferimento e sostituisce il DM 272/2014 annullato dal TAR Lazio, confermando sostanzialmente l’applicabilità agli impianti di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 ovvero:

1) Raffinerie di petrolio greggio

2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW se alimentate (anche parzialmente) da combustibili diversi dal gas naturale;

3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;

4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua sopra ad una determinata soglia;

5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all’allegato VIII;

Per tutte le altre attività che usano, rilasciano o producono sostanze pericolose individuate sulla base della classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, è prevista la verifica dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4 e dell’Allegato 1.

Dal momento che il Decreto 104/2019 fa ancora riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la definizione delle sostanze “pertinenti”, risulta ragionevole ritenere che a questa definizione si possano ancora applicare le specificazioni di cui al punto 12 della Circolare del MATTM n 12422 del 17 06 2015, che ne ha escluso l’applicabilità ai rifiuti.

Alla data attuale si rileva infine che il Decreto 104/2019 non indica in maniera esplicita se vi siano obblighi a carico degli impianti in esercizio che hanno già presentato all’Autorità Competente la Relazione di Riferimento (o gli esiti della Verifica) secondo quanto disposto dal precedente DM 272/2014.

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