Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il DM 1 febbraio 2018 che detta le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Il DM recepisce, in ritardo nelle tempistiche, la L124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e dovrà essere seguito entro 30 giorni da una Circolare dell’Albo Gestori Ambientali che dovrà individuare le modalità semplificate di iscrizione per l’attività e i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per usufruire dell’iscrizione semplificata.

La modalità semplificata introduce la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo; riguarda inoltre la tenuta semplificata dei registri di carico e scarico.

L’allegato A del DM identifica il modello di formulario di identificazione per la raccolta presso più produttori o detentori con lo stesso veicolo (allegato di seguito). Viene specificato che, comunque, la raccolta deve concludersi entro la giornata.

Secondo l’art. 3 comma 3 del DM, il trasportatore emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie; di queste, una resta all’ultimo produttore o detentore e le altre 3 vengono trattenute dal trasportatore. Queste vengono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All’interno del formulario, ciascun produttore o detentore riporta in ordine cronologico il proprio nominativo con relativo codice fiscale e indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; la quarta copia in originale viene restituita all’ultimo produttore, mentre agli altri produttori viene trasmessa una fotocopia, anche tramite Posta Elettronica Certificata.

L’art. 4 del DM prevede che i formulari vengano conservati 5 anni per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Il DM si conclude con la previsione che le associazioni di volontariato e enti religiosi che vogliano svolgere l’attività in maniera occasionale (non più di quattro giornate annue, anche non consecutive e non più di 100 tonnellate annue complessive) relativa a rifiuti di provenienza urbana dovranno operare in accordo con i comuni e previa iscrizione all’Albo Gestori, che individuerà le opportune modalità di iscrizione.

allegato A

 

 

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *