Il comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato in data 23 gennaio 2019 la Delibera n. 1 che riporta per la prima volta in maniera ufficiale le disposizioni riguardanti i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo.

Richiamando l’articolo 12 del D. Lgs 120/2014, si ribadiscono i compiti generali della figura del responsabile tecnico, nonché i compiti specifici per ciascuna categoria di iscrizione, tra cui la redazione delle attestazioni di idoneità dei mezzi iscritti ed utilizzati per il trasporto dei rifiuti e la formazione dei conducenti dei mezzi e degli addetti delle imprese per cui prestano servizio.

Si specifica che per i soggetti iscritti per la gestione dei centri di raccolta, il responsabile tecnico è tenuto alla formazione e all’addestramento del personale addetto al centro di raccolta e alla verifica che i centri siano conformi alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.

È stata introdotta la nuova dichiarazione di compatibilità dell’incarico ricoperto per un soggetto iscritto con l’analogo servizio prestato per altre aziende.

L’uscita di questa delibera è occasione per richiamare la delibera n.06 del 30/05/2017 circa i nuovi requisiti che un responsabile tecnico deve soddisfare, in particolare in riferimento all’obbligo di sottoporsi alle verifiche di idoneità.

Si pone l’attenzione sulle eccezioni introdotte nella delibera:

– Il responsabile tecnico che alla data di entrata in vigore della delibera (16 ottobre 2017) ricopriva tale ruolo può continuare a svolgerlo, oltre che ricoprirne di nuovi per la stessa categoria, classe uguale o inferiore

– È dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante di un’impresa per la quale ricopra anche il ruolo di responsabile tecnico che, al momento della domanda, anche di rinnovo, abbia maturato almeno venti anni di esperienza, con interruzioni intermedie non nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento del periodo.

Del 01-2019

Del 06-2017

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