Il Decreto Legislativo 102/14 ha attuato la Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, rendendo obbligatorio per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia l’effettuazione di un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Sono esentate le grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione EMAS e conformi alle norme ISO 50001 e ISO 14001, purchè il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.

I requisiti minimi che deve soddisfare l’audit sono riportati nell’allegato 2 del D.Lgs.102/14; essi indicano che gli audit devono essere basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili, debbano comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici, attività o impianti industriali (compreso il traffico), debbano basarsi, dove possibile, sull’analisi del costo del ciclo di vita e siano proporzionati e sufficientemente rappresentativi per tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, individuando le opportunità di miglioramento più significative.

Le analisi necessarie alla redazione dell’audit devono essere compiute da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici. I risultati vanno comunicati all’ENEA che li verificherà.

Dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/14, le analisi potranno essere effettuate solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

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