Dall’8 giugno è entrato in vigore il nuovo regolamento SISTRI, contenuto all’interno del DM n.78 del 30 marzo 2016.

Tra le novità introdotte, c’è il limite dimensionale pari o inferiore a 10 dipendenti, al di sotto del quale anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi NON sono più tenuti ad aderire al SISTRI.

Sono inoltre state introdotte le esclusioni dall’obbligo per alcune attività economiche sopra i 10 dipendenti che però conferiscano i rifiuti a “circuiti organizzati di raccolta”. Ciò vale per i produttori di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura.

La prima circostanza di confusione introdotta deriva dal fatto che questa semplificazione non tiene conto di quanto indicato dalla L 221/2015 (il cosiddetto Collegato ambientale) che introduceva esclusioni più ampie per le stesse categorie, anche senza l’adesione ai circuiti di raccolta.

Altro punto lasciato in sospeso è quello delle imprese iscritte alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali come produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Infatti, seppur l’Unione Europea abbia indicato all’Italia di non considerare il trasporto a titolo professionale riferito ai soli traportatori in conto terzi, il Regolamento approvato specifica che sono tenuti all’iscrizione gli enti che trasportano rifiuti pericolosi “prodotti da terzi a titolo professionale” e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti se iscritti in categoria 5 o in categoria 2bis ma solo quando siano obbligati ad aderire come produttori, cioè in sostanza se hanno più di 10 dipendenti.

In questo modo si userebbe la dimensione dell’azienda (con la soglia dei 10 dipendenti) come discriminante anche per la categoria dei trasportatori invece che soltanto per quella dei produttori, contraddicendo quanto previsto dall’art. 188 ter del D. Lgs. 152/2016.

Altra confusione viene generata nel concetto di nuovo produttore. Il sito del SISTRI ha pubblicato un elenco delle imprese che producono rifiuti da operazioni che ne modificano la natura o la composizione. Tra queste vengono citate le imprese che producono rifiuti non pericolosi e si devono iscrivere come gestore e produttore. Ciò significa che all’interno della categoria dei rifiuti non pericolosi, completamente esclusa dal SISTRI, viene a crearsi un sottogruppo obbligato invece all’adesione, quale quello dei nuovi produttori di rifiuti non pericolosi.

Il nuovo regolamento, oltre all’introduzione di queste casistiche poco chiare, risulta l'ennesima occasione persa per affrontare alcune questioni aperte, quali l’eliminazione delle USB e delle black box o più in generale la semplificazione per le procedure per il controllo della tracciabilità.

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