Nel merito della difficile questione dell’utilizzo del fresato come sottoprodotto, un importante contributo è stato fornito dall’ANCE di Como, che ha espresso la propria opinione, chiedendo ed ottenendo l'approvazione della Provincia di Como nel considerare che il fresato stradale ha tutte le caratteristiche richieste dalla normativa riguardante il sottoprodotto (art 184 bis del D. Lgs. 152/06).

L’argomentazione di ANCE tocca tutte le condizioni richiamate dall’art, 184 bis, considerando per ognuna come il fresato stradale le rispetti a pieno.

Entrando nel dettaglio, per prima cosa il fresato si può considerare “sostanza o oggetto originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”. Infatti, il fresato viene generato nel processo di realizzazione/rifacimento del manto stradale ed è prodotto dalla scarifica/fresatura del manto esistente, che non è il processo destinato alla produzione del fresato ma alla predisposizione della sede stradale per la posa del nuovo manto stradale. Il processo produttivo principale è l’asfaltatura, mentre la fresatura è un’operazione preliminare.

Come secondo aspetto, il fresato soddisfa la condizione che “la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”. Il fresato viene comunemente utilizzato nella produzione di nuovo conglomerato bituminoso, con evidenti benefici economici ed ambientali, in quanto permette di ridurre la quantità di inerte naturale e di evitare di avere quantità di vecchio asfalto sotto forma di rifiuto del quale doversi liberare. Questo aspetto vale anche nel caso si ceda il fresato a terzi, in quanto anche questi soggetti lo utilizzeranno certamente per la produzione di nuovo conglomerato bituminoso.

Terzo aspetto, il fresato rientra tra “le sostanze o gli oggetti che possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”. Il fresato viene infatti utilizzato tal quale, in una percentuale variabile tra il 10% e il 20%. Le lavorazioni che si fanno sul fresato non servono a recuperarlo, ma a migliorarne le caratteristiche merceologiche o ambientali di cui è già dotato; questo soddisfa la richiesta che il sottoprodotto sia pronto all’utilizzo fin dalla sua produzione.

Ultimo punto, il fresato rispetta la condizione che “l’ulteriore utilizzo sia legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfino tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”. Il fresato viene utilizzato nella produzione di conglomerato bituminoso solo se privo delle sostanze estranee indicate nella normativa comunitaria. Inoltre, il conglomerato prodotto con l’utilizzo del fresato ha le stesse caratteristiche di quello prodotto senza il fresato, come certifica la norma UNI EN 13108/08 che non distingue le possibilità di impiego.

Queste osservazioni sono state formalmente accettate dalla Provincia di Como che ha ribadito come le modalità di utilizzo del fresato come sottoprodotto commentate in precedenza rispondano a quanto indicato dall’art. 184 bis del D. Lgs. 152/06.

nota ANCE Como sottoprodotto

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