Con l’entrato in vigore del D.Lgs 116/2020 a settembre, sono state introdotte importanti novità che riguardano i rifiuti urbani; in particolare, l’art. 183, comma 1, lettera b-ter, amplia le tipologie di rifiuti che vengono classificati come urbani.
Tra questi rientrano i rifiuti dell’elenco dell’allegato L-quater, relativi alle attività descritte nell’allegato L-quinquies.
Ciò comporta che tali rifiuti, essendo “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” andrebbero gestiti e quindi anche trasportati, come gli altri rifiuti urbani, con la categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali a partire dal 1 gennaio 2021; bisogna tener presente che al momento il trasporto di tali rifiuti viene eseguito dai soggetti iscritti alla categoria 4 (rifiuti speciali) o alla categoria 2bis (trasporto dei propri rifiuti).
Sull’argomento, l’Albo ha emanato la Delibera n.4 del 22/12/2020; in essa si chiarisce che, per evitare che le aziende sopra citate, pur in possesso dei requisiti previsti, siano impossibilitate a trasportate i rifiuti in questione, le stesse sono autorizzate a proseguire il trasporto di questi rifiuti anche dopo il 31 dicembre 2020, in attesa che vengano definite le modalità di adeguamento dei propri provvedimenti d’iscrizione.