Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il nuovo DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019 è andato a sostituire il DPR 43/12 che per circa sette anni ha dettato le linee-guida per la manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti.

Focalizzandosi sugli impianti di climatizzazione dal punto di vista dell’utente, i cambiamenti importanti sono 2:

1. Periodicità dei controlli da effettuare e metodo di misura

2. Tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova banca dati

Il vecchio DPR stabiliva che gli impianti di climatizzazione dovevano essere controllati in base alla carica di refrigerante contenuta al loro interno, indipendentemente dalla tipologia di gas refrigerante contenuto. A partire da 3 Kg di gas contenuti all’interno dell’impianto i controlli potevano essere annuali, semestrali o trimestrali.

Il nuovo DPR 146/18 cambia il metro di misura per effettuare i controlli e invece di prendere solo in considerazione il QUANTITATIVO di gas refrigerante tiene in considerazione anche la TIPOLOGIA secondo il parametro del GWP di ogni gas refrigerante.

Il GWP è un parametro tecnico che (in maniera semplificata) indica quanto un refrigerante è dannoso se disperso in ambiente. Più è alto il numero più il gas INQUINA!

Di conseguenza il legislatore ha voluto stabilire che chi possiede un impianto più inquinante deve effettuare dei controlli più frequenti proprio per scongiurare il rischio di perdite e inquinamento.

Il metro di misura sono le Tonnellate equivalenti di CO2 calcolate secondo il GWP di ogni gas.

TABELLA CONTROLLI – NUOVO DPR 146/18

Le tonnellate-equivalenti di CO2 si calcolano moltiplicando i kg di gas refrigerante per il proprio GWP.
Così facendo si possono verificare per ciascun gas refrigerante quali siano i quantitativi in peso che ne determinano la ricaduta nelle tre classi previste dalla tabella dei controlli.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva per i gas refrigeranti più utilizzati nel campo della climatizzazione ambientale.

A seguito di questa variazione gli impianti soggetti al DPR 146/18 (Fgas) che devono obbligatoriamente fare i controlli sono tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente.

Tutti gli impianti al di sotto della soglia di 5 tonnellate di CO 2 equivalente NON devono effettuare nessun controllo periodico!

Per quanto riguarda la tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova banca dati, il vecchio DPR 43/12 aveva introdotto, per tutti gli impianti soggetti ai controlli periodici Fgas, l’obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato “registro dell’apparecchiatura”.
Questo registro aveva il compito di tenere traccia di tutto quello che succedeva sul nostro impianto di climatizzazione dal momento dell’installazione proseguendo con la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione che si effettuavano durante gli anni.
A seguito dei controlli periodici, dopo aver aggiornato il registro dell’apparecchiatura, il proprietario dell’impianto o il manutentore dovevano effettuare, una volta l’anno, una comunicazione all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Tramite apposito sito dedicato, la comunicazione online ISPRA andava a tenere traccia delle attività di manutenzione e riparazione effettuate durante l’anno per monitorare il gas refrigerante.

Adesso con il nuovo DPR 146/18 i registri dell’apparecchiatura cartacei scompariranno a favore di una nuova banca dati online che sarà messa a disposizione a partire dal 24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio locale.

I vecchi registri dell’apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.

A partire da tale data tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla banca dati della Camera di Commercio.

Le operazioni prese in considerazione sono:

• Vendita di apparecchiature o gas refrigerante
• Installazione di apparecchiature
• Manutenzione periodica
• Riparazione straordinarie
• Smaltimento e dismissione di apparecchiature.
Tutte queste operazioni dovranno essere comunicate alla banca dati della Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento/vendita.

Invece la vecchia dichiarazione ISPRA, effettuata direttamente sul sito dell’ente NON ci sarà più.
La dichiarazione ISPRA sarà completamente sostituita dalla banca dati della camera di commercio dove si andrà a comunicare tutto quello che succede sul nostro impianto dalla data di installazione/vendita fino alla sua dismissione.
Nello specifico ogni volta che verrà effettuato un intervento di manutenzione, controllo perdite o riparazione il tecnico certificato dovrà registrare l’intervento entro 30 giorni nella banca dati della Camera di Commercio, comunicando questi dettagli:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione (matricola) dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di
controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.

Riassumendo, il nuovo DPR 146/18, ha ampliato il campo di verifica dei gas refrigeranti includendo non solo gli interventi di manutenzione, ma anche la vendita, l’installazione e la dismissione degli impianti contenenti gas refrigerante.
Per gli utilizzatori finali non ci sarà l’incombenza di effettuare in prima persona le comunicazioni, in quanto il DPR 146/18 impone agli operatori di settore di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni alla nuova banca dati.
L’utente avrà invece la possibilità di scaricare e visionare i dati dei propri impianti, tramite la banca dati online.

Per maggiori informazione, potete consultare la seguente pagina web

https://www.novatecservice.com/Blog/Article/156/Nuovo-DPR-146-18-Fgas-cosa-cambia-per-lutente-finale

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