Da settembre 2023 è in vigore il Decreto Ministeriale n.119 del 10 luglio 2023, ovvero il nuovo regolamento che stabilisce le condizioni per l’esercizio della preparazione per il riutilizzo, in forma semplificata, dei rifiuti.

All’interno di questo decreto sono individuate le modalità e i rifiuti soggetti alle operazioni di preparazione al riutilizzo. Il DM dà particolare importanza ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero i cosiddetti RAEE, specificando all’articolo 7 le condizioni da rispettare per l’immissione sul mercato dei prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE (PPRAEE).

All’allegato 1 del presente decreto vengono descritte le caratteristiche e dotazioni tecniche che deve possedere il centro di preparazione per il riutilizzo, mentre nelle tabelle A e B viene riportato rispettivamente il catalogo dei rifiuti e l’elenco dei RAEE conferibili (con quantitativi massimi impiegabili).

Tutti i rifiuti ritirati e accettati dal centro di conferimento dovranno essere dotati di un codice univoco, ai fini della sua tracciabilità. L’articolo 6 del DM indica che presso il centro dovrà essere tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni (Sezione A – Conferimento; Sezione B – Gestione; Sezione C – Cessione), finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate. Sono invece esclusi, come indicato dai commi 4 e 5 dell’art. 3, dall’ambito di applicazione del presente decreto:

  1. il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
  2. il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  3. il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti
  4. il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65
  5. il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti
  6. il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche

Sono inoltre esclusi i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nelle tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici. Al seguente link è possibile visionare il decreto completo: Decreto 10 luglio 2023, n. 119

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