Finalmente lo Stato riconosce il valore della SCELTA.
Infatti, alle aziende che scelgono VOLONTARIAMENTE di perseguire minori impatti sull'ambiente e prodotti ecologici, viene da oggi riconosciuto il valore del loro impegno.
Vediamo come….
Il Capo IV della Legge 221 del 28/12/2015 (Collegato ambientale), intitolato “Disposizione relative al Green public procurment”, introduce importanti linee di azione relative allo sviluppo e all’incentivazione della green economy.
In particolare gli articoli 16 e 17 riportano disposizioni che favoriscono il ricorso da parte delle aziende alle certificazioni ambientali volontarie, cioè le norme comunitarie introdotte per migliorare la gestione aziendale e gli impatti sull’ambiente (ISO 14001, registrazione EMAS, Ecolabel, inventario dei gas serra, carbon footprint).
Le misure si concentrano su due aspetti dell’attività di impresa:
– la partecipazione a gare d’appalto pubbliche;
– la concessione di fondi pubblici sotto forma di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.
L’articolo 16 introduce modifiche all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) “Garanzie a corredo dell’offerta”, inserendo riduzioni degli importi delle garanzie normalmente richieste alle imprese per i contratti con la pubblica amministrazione e i rinnovi degli stessi.
Riassumendo il contenuto delle modifiche, le riduzioni sono le seguenti:
– 30% per gli operatori in possesso di registrazione EMAS;
– 20% per gli operatori dotati di certificazione secondo la norma ISO 14001 o che siano in grado di coprire almeno il 50% del valore della fornitura con prodotti dotati di marchio di qualità ambientale Ecolabel;
– 15% per chi abbia sviluppato un inventario dei gas serra conforme a quanto previsto dalla norma ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) del prodotto ai sensi della norma ISO/TS 14067.
L’articolo 16 introduce inoltre modifiche all’art. 83 del Codice “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, così che tra i criteri di valutazione dell’offerta siano considerati, oltre a prezzo, qualità, pregio tecnico e altre caratteristiche tecniche, anche la caratteristiche ambientali, in particolare “il possesso di una marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel) in relazione a beni o servizi oggetti del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle forniture o prestazioni”. Inoltre, è criterio premiante “la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione 2013/179/UE, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.”
Si richiama quindi il concetto di ciclo di vita del prodotto, chiarendo che l’offerta può essere considerata più vantaggiosa anche in termini di consumi di energia e di risorse naturali e di emissioni di inquinanti, oltre che in considerazione dei costi “esterni”, cioè le ricadute negative generate sull’ambiente durante tutto il ciclo di vita del prodotto o del servizio.
L’articolo 17 introduce “disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel”, promuovendo come principio generale e disposizione di legge il privilegio delle imprese dotate di certificazione volontaria per le procedure di assegnazione di fondi pubblici in materia ambientale. Diventa elemento obbligatorio di preferenza il fatto di aver aderito alla registrazione EMAS o al sistema Ecolabel, o l’essere in possesso di certificazione secondo le norme ISO 14001 o ISO 50001.