Il Regolamento UE 2017/997 approvato l’8 giugno 2017 ha modificato l’allegato III della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”, introducendone la nuova definizione che verrà applicata a partire dal 5 luglio 2018.
La definizione HP 14 non era stata modificata in precedenza dal Regolamento UE 1357/2014, poiché era stato ritenuto necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni che l’allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 ai criteri del Regolamento UE comportasse.
In sostanza, l’allegato VI del Regolamento CE 1272/2008 circa la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze pericolose, contiene fattori moltiplicatori armonizzati per alcune sostanze classificate come “pericolose per l’ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1” o “pericolose per l’ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1”. Lo studio supplementare ha portato ad un aggiornamento dei fattori moltiplicatori, affinati grazie ai progressi nel calcolarli, ed in questo modo è stato rivisto il metodo di calcolo per la valutazione delle sostanze in merito alla caratteristica di pericolo HP 14.
In sintesi, il Regolamento 2017/997 prevede che siano classificati rifiuti pericolosi per ecotossicità, quei rifiuti che contemplano almeno una delle seguenti caratteristiche:
– Contengono sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o maggiore a 0,1%. In tale caso non si applica alcun valore di soglia;
– Contengono una o più sostanze con tossicità acuta per ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) con sommatoria delle concentrazioni pari o maggiore a 25%. In questo caso si applica un valore di soglia pari a 0,1%;
– Contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412) con sommatoria delle concentrazioni pari o superiore al 25%. In questo caso si applicano due differenti valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411 o H412 si applica un valore di soglia dell’1%;
– Contengono una o più sostanze con tossicità cronica per ambiente acquatico 1,2,3, o 4 cioè con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412 o H413) se la sommatoria è pari o maggiore del 25%. Anche in questo caso si applicano due diversi valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411, H412 o H413 si applica un valore di soglia dell’1%.
In conseguenza dell’entrata in vigore della nuova definizione dell’HP14 è stata abrogata la voce specifica “l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio”, relativa alla caratteristica di pericolosità HP15 (Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente)