Il sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo ha illustrato alle Associazioni di categoria la proposta di decreto sui così detti “sottoprodotti”, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti.
Lo rende noto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Si tratta – come ha spiegato il Sottosegretario Velo al termine dell’incontro – di un provvedimento molto atteso dal sistema produttivo, perché vengono definite le condizioni in base alla quale una sostanza residuale viene classificata come un ‘sottoprodotto’, con la possibilità, quindi, di essere gestita al di fuori della normativa in materia di rifiuti.
Da una parte il decreto chiarisce e concilia le esigenze di tutela ambientale e sanitaria per la salute dei cittadini, assicurando una corretta gestione di sostanze potenzialmente inquinanti e qualificando come rifiuto soltanto le sostanze che effettivamente lo sono. Dall’altra, rappresenta una necessità economica non indifferente per il sistema produttivo che avrà la possibilità di reimpiegare molti dei residui derivanti dalle diverse attività, trasformandoli da effetti indesiderati della produzione, in una vera e propria risorsa, con un abbattimento degli oneri di trattamento e senza avere impatti negativi sull’ambiente. Mi auguro che il provvedimento, dopo il confronto avviato oggi che reputo assolutamente positivo, possa essere definito in tempi brevi – ha concluso il sottosegretario Velo.
La domanda che ci poniamo, e' davvero necessario?
In effetti l'art. 184-bis recita:
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti
Tuttavia il comma 1 e' chiaro e' sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Per cui si puo' operare fin d'ora senza dover aspettare decreti destinati a fare probabile confusione