La vigente stesura  dell’articolo 190 del D. Lgs. 152/2006, così come modificata dal D. Lgs. 116/2020, al comma 1 prevede l’obbligo per i soggetti individuati di tenere un registro cronologico di carico e scarico dove riportare, tra le altre, “la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero”.

L’attuale modello di registro, introdotto con il DM 148/1998 non prevede la possibilità di annotare il dato relativo alla quantità di materiale recuperato, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti.

L’indicazione relativa al materiale recuperato a seguito delle operazioni di trattamento è demandata alla entrata in vigore del nuovo modello di registro di carico e scarico, come previsto dall’art. 188-bis, comma 1 del D. Lgs. 152/06.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il Decreto n. 59 del 04/04/2023 con il quale è stato approvato il nuovo modello del registro di carico e scarico (art. 4), applicabile secondo quanto riportato nell’art. 9 dalla data indicata nell’art. 13, comma 1, lettera a) e cioè a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi dall’entrata in vigore dello stesso DM 59/2023.

Lo stesso art. 9 stabilisce che le modalità di compilazione del nuovo modello di registro sono indicate nell’art. 21 comma 1, il quale recita “La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce (le modalità operative) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali”.

A seguito di queste indicazioni, il Ministero ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 97 del 22/09/2023 con il quale è stata definita la data di entrata in vigore del nuovo modello di registro, come da art. 9 del DM 59/2023: tale data è il 13 febbraio 2025.

Stante le premesse circa l’impossibilità di annotare sull’attuale registro di carico e scarico le informazioni relative al materiale trattato, tale adempimento sarà effettivo da quando entrerà in vigore il nuovo modello di registro e cioè dal 13 febbraio 2025.

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