La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo derivante dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed è applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.
Dal 2013 è in vigore la norma CEI EN 62305-2 che fornisce specifiche procedure di valutazione del rischio e che viene applicata sia per il calcolo dei diversi livelli di rischio presenti sia per il confronto con i livelli tollerabili, consentendo la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per contenere il rischio nei livelli previsti.
In base all’attuale normativa, la valutazione è obbligatoria per tutte le attività lavorative. Occorre verificare, in pratica, se l’edificio oggetto delle attività risulta “Autoprotetto” o meno.
Se l’edificio risulta Autoprotetto (con valori al di sotto del “rischio tollerabile”) non si devono adottare particolari misure di prevenzione e protezione. Se, invece, i valori sono uguali o al di sopra del “rischio tollerabile”, il datore di lavoro deve prevedere ed adottare misure di prevenzione e protezione da scariche atmosferiche atte alla riduzione del rischio a valori accettabili (come dettato dalla norma CEI EN 62305-2) le quali possono includere:
• l’adozione di dispositivi limitatori degli effetti delle sovratensioni (SPD o scaricatori)
• l’esecuzione di collegamenti ed interconnessioni aggiuntive tra varie infrastrutture metalliche ed impiantistiche presenti nell’edificio;
• installazione, nei casi più gravi, di un impianto parafulmine, costituito da elementi di captazione posti sulla copertura, collegamenti o discese verticali ed elementi di dispersione nel terreno.
Per i nuovi edifici si utilizza tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione, mentre per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base a norme tecniche precedenti occorre effettuare nuovamente la valutazione conformemente alla nuova norma CEI EN 62305 – 2 e, se necessario, occorrerà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quelli ritenuti tollerabili dalla stessa norma.
Occorre, pertanto, che venga redatto un vero e proprio progetto di protezione contro i fulmini comprensibile da parte di tutte le figure interessate e che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico.
La norma consente di valutare il rischio di tipo 4 (perdite economiche), evento più frequente, rispetto al rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) e bisogna tener pertanto conto di quanto segue:
• in concomitanza con un evento che ha determinato danni ingenti la compagnia assicurativa potrebbe richiedere copia del documento di valutazione e se da questa emergesse la necessità di misure di protezione che non sono state adottate, anche respingere una richiesta di risarcimento;
• in presenza di livelli di rischio rilevanti, sempre riferiti al danno economico, sarebbe opportuno che ciascun condomino fosse adeguatamente informato e quindi messo in condizione di valutare se adottare, per il suo appartamento, dispositivi di protezione.
L’obbligo di valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche ricade anche sugli amministratori di condomini residenziali, secondo queste casistiche:
CASO 1: Condominio con personale subordinato (portineria): Trattandosi di luogo di lavoro la valutazione del rischio dovuto al fulmine è un obbligo legislativo previsto dall’articolo 84 del D.Lgs. 81/08 (“Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche”).
Deve in particolare essere valutato il rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) e, se necessario, adottare ne necessarie misure di protezione.
CASO 2: Condominio senza personale subordinato: In questo caso non trova applicazione il D.Lgs. 81/08 ma le cose sostanzialmente non cambiano in quanto la Norma CEI 64-8 (norma quadro sulla sicurezza degli impianti elettrici) prescrive comunque che gli impianti elettrici siano dotati di misure di protezione contro le sovratensioni, dimensionabili solo dopo aver valutato il rischio di fulminazione, con il metodo previsto dalla Norma CEI EN 62305. Anche senza un esplicito obbligo giuridico l’amministratore deve comunque disporre del documento di valutazione del rischio.
ANTENNE TV: L’installazione sulla copertura di un edificio di impianti d’antenna TV può, in alcuni casi, modificare sensibilmente i parametri utilizzati per la valutazione del rischio dovuto al fulmine. In particolare l’altezza dell’edificio, da considerare nei calcoli, può aumentare notevolmente, incrementando il rischio di fulminazione della struttura.
L’antennista, prima di installare l’antenna, deve effettuare o aggiornare la valutazione del rischio di fulminazione in modo da determinare preliminarmente le modalità di una sua corretta installazione, tenendo conto che, se con l’installazione dell’antenna il rischio di fulminazione supera il limite indicato dalla norma l’intero edificio deve essere protetto (un tempo era sufficiente la sola connessione a terra del palo dell’antenna).
Quando si affidano lavori di installazione di antenne TV l’amministratore deve sempre pretendere che venga valutato il rischio di fulminazione con il nuovo impianto.