Come riportato in un precedente articolo di qualche giorno fa, il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020 (modifiche all’art. 219, comma 5 del d. lgs. 152/06).

Con una Circolare emessa il 17/05/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato alcuni chiarimenti in merito all’entrata in vigore di questo obbligo.

La Circolare per prima cosa chiarisce che, oltre ai produttori degli imballaggi, anche gli utilizzatori sono tenuti all’obbligo di etichettatura. Infatti, spesso ci sono accordi commerciali tra produttori ed utilizzatori che condividono le informazioni e le responsabilità riguardanti gli imballaggi; inoltre, ciò risponde all’indicazione dell’art. 219, comma 2 “Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente  al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa”.

La Circolare riporta alcuni casi particolari, chiarendo come gestire le eventuali criticità:

  • Imballaggi neutri, privi di stampe, imballaggi di trasporto, che spesso sono semilavorati che subiscono ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti successivi: per tali imballaggi è possibile ottemperare l’obbligo di etichettatura anche inserendo le informazioni richieste sul documento di trasporto o su altri supporti digitali esterni.
  • Preincarti (imballaggi a peso variabile) spesso utilizzati per alimenti freschi, che non possono essere etichettati o di cui alla produzione non si conosce ancora la destinazione d’uso: l’obbligo è assolto tramite schede informative poste nel punto vendita (banco del fresco) o su siti internet con apposite schede predefinite
  • Imballaggi di piccole dimensione, multilingua e di importazione: l’obbligo è assolto con supporti digitali di supporto (App, QR code, codici a barre) o riportando le informazioni richieste sui siti internet
  • Imballaggi destinati all’esportazione: la normativa non prevede l’esclusione di tali imballaggi, ma la normativa non è al momento uniforme in tutti i paesi europei, quindi non possono essere soggetti all’obbligo previsto per il territorio italiano. Gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, quindi, dovranno essere accompagnati da documenti che ne attestino al destinazione oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche con le informazioni di composizione.

Da ultimo, la Circolare sottolinea, nel caso di adozione di strumenti alternativi per soddisfare l’etichettatura ambientale, di privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (App, QR code, siti internet) per favorire l’innovazione tecnologica e la semplificazione.

Resta inteso, come previsto dalle ultime modifiche introdotte al D. Lgs. 152/06 che i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Circ-MITE-17-05-2021.pdf

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