Ai sensi del Cap. 1.5 l’Italia ha aderito in data 14 gennaio 2011 all’ Accordo M222.

Tale accordo introduce deroghe alle norme dell’ADR al fine di semplificare il trasporto dei rifiuti. Dette deroghe, che devono comunque essere combinate con la normativa nazionale che regola lo specifico settore, e non si applicano ai rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).

La semplificazione più importante è la possibilità di trasportare rifiuti appartenenti al gruppo di imballaggio III o presenti nell’allegato 1 , anche in imballaggi scaduti o che non siano stati sottoposti a test.

E’ opportuno segnalare che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’ Accordo Multilaterale di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata:

  • “ Trasporto in accordo ai termini 1.5.1 ADR Accordo Multilaterale M222”
  • “Carriage agreed under the terms of 1.5.1 ADR multilateral agreement M222”

 

L’Accordo prevede il regime semplificato anche per i generatori di aerosol costituenti rifiuti (UN 1950) e, ove non possa escludersi la produzione di fase liquida, il rifiuto viene considerato ai fini della classificazione, alla stregua delle sostanze liquide.

La validità dell’Accordo è prevista fino al 01.08.2015


ADR_CIRCOLARE_N.09-2011ACCORDO_MULTILATERALE_M222

 

(fonte: adritaly)

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *