L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano definisca durata, contenuti minimi e modalità per la formazione.
Data la necessità di provvedere ad accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del D. Lgs. 81/2008, così come indicato dalla modifica dell’art. 37, comma 2 apportata dalla L. 215/2021, in data 17 aprile 2025 è stato siglato il nuovo Accordo Stato-Regioni e Province Autonome.
L’allegato A dell’Accordo riporta le novità e le modifiche introdotte; innanzitutto, l’Accordo accorpa tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni (in particolare l’Accordo 2011) e abroga quello del 25/07/2012. Nello specifico, l’allegato riporta:
- La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
- Le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e le modalità di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
- Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia dei soggetti destinatari
I percorsi formativi oggetto delle indicazioni introdotte dall’Accordo riguardano:
- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di protezione e prevenzione
- Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione
Vengono individuati dal nuovo Accordo i soggetti formatori che possono eseguire i corsi, distinguendo tra istituzionali, accreditati e altri soggetti (fondi interprofessionali di settore, organismi paritetici, associazioni sindacali)
La parte VII dell’Allegato A specifica che per un periodo di non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati corsi secondo quanto previsto dai precedenti Accordi abrogati e dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 vigente in precedenza.
Per garantire la piena attuazione degli obblighi formativi, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione a loro dedicato (le specifiche sono contenute nell’allegato A, parte II, punto 3) in modo che venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Sono ritenuti validi i percorsi formativi fatti secondo il precedente Accordo del 2011.
