Il Decreto Legge 153 del 17/10/2024, convertito in legge dalla L 191 del 13/12/2024, cosiddetto “Decreto ambiente” ha introdotto il comma 16-bis dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce che il legale rappresentante di un’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie iscritte all’Albo senza necessità di verifica di idoneità, solo per l’impresa medesima e a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi.
Ciò comporta una notevole semplificazione nell’acquisizione dei requisiti richiesti dall’art. 12, comma 4, del DM 120/2014 (Regolamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali).
Siccome tale articolo riporta tre requisiti distinti, quali:
- Idonei titoli di studio
- Esperienza nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione
- Idoneità
il MASE, su richiesta di Conftrasporto, ha emanato un chiarimento (parere n. 78183 del 24/04/2025), nel quale si specifica che la deroga introdotta dal DL 153/2024 riguarda solo il requisito di cui alla lettera c dell’art. 12, comma 4, mentre gli altri requisiti restano validi e immutati.
Ciò significa che il legale rappresentante di un’impresa iscritta all’Albo può richiedere l’esonero dalle verifiche di idoneità se ricopre il ruolo da almeno 3 anni consecutivi, ma deve comunque dimostrare di possedere i requisiti relativi al titolo di studio e agli anni di esperienza del settore.
A tal proposito, si richiama la Deliberazione dell’Albo n. 06 del 30/05/2017 che riporta i requisiti richiesti per ciascuna categoria e classe di iscrizione.
Di seguito l’allegato A della delibera con le tabelle di dettaglio, dove l’esonero ottenuto va a sostituirsi alla V (verifica di idoneità)
Requisiti responsabile tecnico
Il MASE ha anche precisato che il requisito per l’esonero si deve riferire ad un periodo di 3 anni in cui l’impresa sia iscritta all’Albo nella specifica attività indicata.
