Nuovo Decreto Ministeriale sui centri di raccolta di rifiuti urbani

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 91 del 26 marzo 2026, che sostituisce e abroga il DM 08/04/2008 sulla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.

Il DM definisce le caratteristiche e i requisiti per la gestione dei centri di raccolta previsti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del D. Lgs. 152/06. I requisiti tecnici sono rimasti pressoché gli stessi del precedente DM; novità sono state introdotte per quanto riguarda le Utenze Non Domestiche, che sono identificate come quelle riportate nell’Allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/06 e possono conferire nel centro i rifiuti indicati nell’Allegato L-quater, i propri rifiuti RAEE definiti all’art. 4, comma 1, lettera l) del DM 49/2014 e i rifiuti sanitari assimilati agli urbani, individuati dall’art. 2, comma 1, lettera g) del DPR 254/2003, e cioè:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ;

4) la spazzatura;

5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

Altra importante novità riguarda l’introduzione nella gestione dei centri di raccolta dei cosiddetti centri del riuso (art. 7), che possono essere ricavati in appositi spazi, distinti adeguatamente dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti; possono essere individuate anche aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Altre novità introdotte dal nuovo DM 26 marzo 2026:

  • Le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono essere ammesse ai CdR per il conferimento dei rifiuti raccolti durante le campagne volontarie di pulizia
  • I Comuni e gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale disciplinano i centri con regolamento (essendo cambiate alcune regole ed essendo stato inserito l’allegato 1 con l’elenco dei codici CER ammessi sarebbe opportuno aggiornare i regolamenti comunali per allinearsi alle nuove indicazioni)
  • In caso di centri con ampi spazi a disposizione, possono essere individuate specifiche aree per il trasbordo dei rifiuti urbani, effettuato dal gestore del servizio pubblico
  • L’Albo Gestori Ambientali dovrà emanare apposita delibera per stabilire criteri, modalità e termini per dimostrare l’idoneità tecnica per l’iscrizione alla “categoria 1 – attività di gestione dei centri di raccolta”, conformi al nuovo decreto; ci sarà un aggiornamento dei contenuti della formazione a cui sottoporre gli addetti dei CdR, in particolare per la corretta raccolta dei RAEE sulla base delle indicazioni date dai Centri di coordinamento
  • I gestori dei CdR provvedono nelle giornate di apertura alla rimozione di rifiuti presenti al di fuori dei contenitori o all’esterno del centro
  • I rifiuti abbandonati possono essere conferiti dal soggetto incaricato della gestione dei servizio pubblico o da altro soggetto incaricato alla rimozione, individuato dal comune
  • I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento, esclusivamente nei CdR con superficie sufficiente a non interferire con il regolare e continuo svolgimento per le utenze domestiche
  • Le durate di deposito vengono allineate al quelle delle piattaforme autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06; il deposito non deve superare i 3 mesi indipendentemente dalla quantità, oppure i 30 mc di rifiuti non pericolosi e i 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, il deposito non può superare l’anno. Resta il limite di 72 ore per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati e di 30 giorni per i rifiuti biodegradabili di parchi e giardini, mentre per i rifiuti indifferenziati (codice CER 20.03.01 non previsto dal precedente DM) e per i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona PAP il limite è di 7 giorni
  • Oltre alla conferma del registro carico/scarico per i rifiuti pericolosi (registrazione possibile all’uscita dal CdR e in maniera cumulativa per ogni codice CER), sul medesimo registro vanno annotati peso, componenti, materiali e sostanze dei RAEE in uscita dal CdR (come previsto dall’art. 19, comma 4 del DM 49/2014)

Si ricorda da ultimo che il DM conferma l’obbligo di contabilizzazione in ingresso dei rifiuti portati dalle utenze non domestiche; è prevista la stima in assenza di pesatura e si possono utilizzare schede simili a quella presente nell’allegato 3 del DM.

Il DM 26 marzo 2026 entra in vigore il 14 maggio 2026; i centri di raccolta esistenti devono conformarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi.

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