Dal 1 marzo 2026, con l’entrata in vigore della Legge di conversione n. 26/2026, è diventata vigente la versione definitiva del DL n. 200 del 31/12/2025 , il così detto Decreto Milleproroghe, che introduce una serie di proroghe e rinvii nei vari campi della legislazione italiana.
Per quanto riguarda la normativa riferita al RENTRI, la principale novità (comma 5-bis) riguarda il rinvio dell’obbligo di utilizzo del FIR digitale al 15 settembre 2026; il FIR digitale resta in vigore, ma fino a quella data potrà essere ancora utilizzato, in alternativa, in formulario cartaceo.
Il comma 5-septies dell’art. 13 indica inoltre che le sanzioni previste per la mancata o incompleta dei dati informativi (art. 258, comma 10 del D. Lgs 152/06), limitatamente alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari riguardanti i rifiuti pericolosi, sono differite a partire dal 15 settembre 2026.
Ulteriore proroga legata agli adempimenti sul RENTRI (comma 5-quinquies dell’art. 13) prevede il differimento al 30 giugno 2026 della scadenza per cui la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi diventi un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione del mezzo alla categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali. L’Albo potrà emettere una propria circolare per dare indicazioni sui nuovi tempi e modi che i trasportatori della categoria 5 dovranno rispettare per la nuova scadenza introdotta.
Si ribadisce quindi che dal 1 marzo al 15 settembre 2026 è attivo il “doppio binario” che permette di scegliere se utilizzare il FIR digitale nei casi in cui è previsto oppure continuare ad operare con il formulario cartaceo.
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