Trasporti transfrontalieri – le novità del Regolamento UE 2024/1157

Il prossimo 21 maggio 2026 inizierà l’applicazione del Regolamento UE 2024/1157 relativo alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; il Regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024 e sostituisce il Regolamento 1013/2006.

Il campo di azione del Regolamento è relativo alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza il transito in paesi terzi, dall’Unione Europa a paesi terzi (esportazioni), da paesi terzi verso l’UE (importazioni) e in transito attraverso l’Unione.

La principale novità introdotta dal Regolamento 2024/1157 riguarda l’utilizzo di un sistema informatico centrale gestito dalla CE, chiamato DIWASS (Digital Waste Shipment System), per la trasmissione ESCLUSIVA e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Il Regolamento di esecuzione del sistema informatico è il n. 2025/1290, contenente le regole tecniche per l’interoperabilità dei sistemi locali in suo presso le Autorità competenti locali e della piattaforma comunitaria.

Per quanto riguarda Regione Lombardia, per garantire continuità agli operatori con le metodologie esistenti, sarà permesso l’accesso a DIWASS tramite il sistema attualmente in vigore, il SITT (Sistema Informativo Trasporti Transfrontalieri); sono in corso le necessarie operazioni per l’implementazione dei due sistemi.

Nel caso in cui alla data del 21/05/2026 l’implementazione del SITT non sia conclusa, in applicazione di quanto previsto dall’arti. 11(9) del Reg. 20225/1290, sarà possibile accedere al DIWASS attraverso l’Interfaccia Grafica Utente (GUI) realizzata dalla Commissione Europea.

Regione Lombardia intende registrare in automatico al DIWASS tutti gli operatori registrati al SITT che alla data del 10 maggio 2026 abbiano preso parte ad almeno una spedizione soggetta a notifica nei 3 anni precedenti.

Per questo motivo, tutti gli operatori (Notificatori/Produttori) registrati al SITT sono invitati a verificare che i dati della scheda anagrafica siano corretti e completi, segnalando eventuali criticità; è opportuno controllare anche i dati degli impianti di destinazione registrati dai Notificatori.

La registrazione di operatori con sede legale in Italia che agiscono solo come vettore o degli operatori che intendono spedire rifiuti esclusivamente secondo le procedure previste dalla “Lista verde” dovrà essere effettuata direttamente tramite il GUI.

Si ricordano alcuni aspetti importanti riportati nel nuovo Regolamento:

  • Le spedizioni destinate allo smaltimento dei rifiuti nell’Unione son di norma vietate, a meno che il Notificatore sia in grado di dimostrare la sussistenza di determinate condizioni riportate nell’art. 11 del Reg. 2024/1157 durante il processo di notifica
  • Le spedizioni dei rifiuti della Lista Verde destinati al recupero nell’Unione restano soggette agli obblighi di informazione; sono previste procedure più restrittive per garantire la tracciabilità delle spedizioni e assicurare l’informazione dell’avvenuto recupero
  • Le esportazioni verso paesi terzi per lo smaltimento sono di norma vietate, ma possono essere autorizzate per i paesi dell’EFTA se aderenti alla convenzione di Basilea
  • Le esportazioni verso i paesi non membri dell’OCSE di rifiuti non pericolosi saranno vietate dal 21 maggio 2027, a meno che il paese non abbia dimostrato che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto

Si riportano di seguito le disposizioni transitorie previste dall’art. 85 del Regolamento UE 2024/1157

  • il Reg.CE 1013/2006 continua ad applicarsi alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del Reg.UE 2024/1157 non si applicano dunque a tali spedizioni;
  • il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le Autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del Reg.CE 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026;
  • una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del Reg.CE 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026;
  • l’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del Reg.CE 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.

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