Il Decreto ministeriale 26 maggio 2016, “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, definisce i criteri ai quali le regioni devono attenersi per determinare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Si è reso necessario uno strumento normativo che uniformasse le procedure di calcolo sia per uscire dalla selva di rilevazioni esistenti (MUD, ORSO, banca dati RAEE, etc), sia per rispondere all’esigenza introdotta dalla L 221/2015 circa le disposizioni in materia ambientale per promuovere la green economy, in particolare l’introduzione di una ecotassa per i comuni che conferiscono in impianti senza recupero energetico o che non raggiungono gli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata.

Il DM dispone che per il calcolo della percentuale di RD si debbano considerare i rifiuti classificati come urbani secondo la classificazione comunitaria dei codici CER e i rifiuti assimilati agli urbani su esplicita indicazione dei regolamenti comunali.

Secondo la descrizione introdotta dal DM, sono considerate differenziate anche le frazioni di rifiuto non destinate a recupero o riutilizzo ma al solo smaltimento.

Tra i rifiuti urbani indifferenziati, invece, devono essere conteggiati i rifiuti indifferenziati (codici CER 200301 o 200399), gli ingombranti avviati a smaltimento (CER 200307) e i rifiuti da spazzamento stradale (CER 200303).

Non vengono conteggiati i rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge e delle rive dei corsi d’acqua per non penalizzare i comuni con specifica collocazione geografica.

Di seguito si allega uno stralcio del DM contenente la formula di calcolo e l’elenco dei codici presi in considerazione.

calcolo-percentuale-raccolta-differenziata

 

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