L’articolo 184-ter del D. Lgs. 152/06 definisce le condizioni per cui un rifiuto soggetto ad operazioni di recupero cessi di essere tale.

Le modifiche dell’art. 216 del medesimo decreto legislativo apportate dall’art. 3 comma 4 del DL 91/2014 comportano tra l’altro che le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima seconda da specifiche tipologie di rifiuto adeguino le proprie attività all’articolo 208 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti in materia di End of Waste.

Tale disposizione per evitare possibili conflittualità se dovessero essere in vigore regolamenti europei non completamente allineati; il periodo transitorio di 6 mesi servirà proprio per adeguare l’autorizzazione in essere degli impianti. Decorso tale termine senza rilascio di nuova autorizzazione, le operazioni condotte negli impianti non porterebbero alla cessazione della qualifica di rifiuto, ma servirebbero ulteriori trattamenti presso impianti autorizzati.

Conseguenza di tutto ciò è che alle Regioni rimane in capo la facoltà di definire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli impianti con autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 e 211 del D. lgs 152/06, qualora tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con decreto ministeriale.

Esemplificazione di tale lettura è che i Regolamenti Europei 333/20111 per i rifiuti di ferro, acciaio e alluminio e 715/2013 per i rifiuti di rame sono applicabili anche agli impianti con autorizzazione in regime ordinario artt. 208, 209 e 211.

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