Con il DM 13 gennaio 2021 è stata recepito il consueto aggiornamento biennale della normativa ADR, che regola a livello europeo il trasporto terrestre di merci pericolose (Direttiva UE 2020/1833).

Rilevante il fatto che, complice il periodo emergenziale, le novità sono relativamente ridotte rispetto alle altre revisioni.

Come al solito, rimane in vigore il semestre di applicazione volontaria, con obbligo di recepire le nuove disposizioni a partire dal 1° luglio.

Di seguito si riportano alcune modifiche significative.

Nella parte 1, importante sottolineare come, tra gli operatori che devono assicurare che la relazione di indicente sia sottoposta all’autorità competente, sia stato aggiunto anche lo speditore.

Relativamente alla parte 2 “classificazione”, il nuovo ADR modifica la definizione di “rifiuti ospedalieri o rifiuti medicali”, definendoli rifiuti derivanti dal trattamento veterinario di animali, dal trattamento medico di persone o dalla ricerca biologica.

Come ogni aggiornamento, sono state aggiunte nuove rubriche alla lista delle merci pericolose:

– UN 0511-0512-0513 – Detonatori da mina elettronici programmabili

– UN 3549 – rifiuti medicali infettanti per l’uomo, categoria A, solidi, o rifiuti medicali infettanti per gli animali, categoria A, solidi

Per quanto riguarda la parte 5 “procedure di spedizione”, è stato modificato il paragrafo 5.2.1.1 riguardante le dimensioni delle lettere “UN” e del numero ONU da apporre sul collo ed è stata introdotta una modifica alle dimensioni del marchio per le batterie al litio.

Nel capitolo 5.4 sono modificate le informazioni sul codice galleria che devono comparire nel documento di trasporto. Ora, per il passaggio in gallerie che prevedono restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano sostanze pericolose, si deve riportare il codice di restrizione in gallerie presente nella figura colonna 15, tabella A, capitolo 3.2, in lettere maiuscole, tra parentesi o l’indicazione “-“.

L’ADR 2021 introduce il nuovo paragrafo 5.5.4 sulle merci pericolose contenute in apparecchiature utilizzate o destinate all’utilizzo durante il trasporto che sono attaccate o collocate in colli, sovraimballaggi, container o compartimenti di carico.

Nella parte 7 “disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione”, la principale novità riguarda la disposizione supplementare CV36 (capitolo 7.5.11). riferita al caricamento dei colli. I colli devono essere preferibilmente caricati in veicoli o container aperti o ventilati. Se impossibile, i colli trasportati in altri veicoli o containers chiusi non devono avere scambio di gas con la cabina di guida e le porte di carico devono essere marcate con la seguente scritta con lettere di almeno 25 mm di altezza:

“ATTENZIONE SPAZIO NON VENTILATO APRIRE CON PRECAUZIONE”

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