Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 de 04/04/2023, relativo al Regolamento che “Disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D. Lgs. 152/20006”.

Il Regolamento, abbreviato nell’acronimo R.E.N.T.R.I., disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità; nel dettaglio, definisce i soggetti obbligati ad iscriversi e le tempistiche con cui si dovranno adeguare al nuovo sistema.

In particolare, l’art. 12 del DM 59/2023 individua i seguenti soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (cioè le imprese e gli enti con più di 10 dipendenti).

Il successivo art. 13 indica le tempistiche con cui entrerà in vigore l’obbligo di iscrizione, cioè la data a partire dalla quale bisognerà aderire al RENTRI:

  • A partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del DM ed entro 60 giorni (quindi da dicembre 2024 entro due mesi) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi)
  • A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro 60 giorni (quindi da giugno 2025 entro due mesi) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
  • A decorrere dal trentesimo mese ed entro 60 giorni (quindi da dicembre 2025 entro due mesi) enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti

Il DM 59/2023 introduce anche i nuovi modelli per i registri di carico e scarico e per i formulari, che sostituiranno gli attuali secondo le indicazione dell’art. 190 del D. Lgs. 152/2006.

L’art. 9 stabilisce che tali modelli saranno applicabili a partire dalla data indicata dall’art. 13, comma 1, lettera a), cioè da dicembre 2024. Entro fine 2023 dovrà essere pubblicato un decreto che definisca le modalità di compilazione dei nuovi modelli.

Entro la stessa data, l’art. 21 del DM stabilisce che verranno emessi altri decreti che spiegheranno le modalità operative del RENTRI e le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione allo stesso.

La nostra società rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e seguirà i prossimi adempimenti normativi per tenerVi aggiornati circa l’entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

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