Il Regolamento UE n. 517/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 maggio 2014, è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. Tratta dei gas fluorurati (F-gas) ad effetto serra e abroga il precedente Regolamento n. 842/2006.

Sono state apportate alcune significative modifiche rispetto al precedente Regolamento.

Viene introdotto un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle perdite, non più basato sul limite dei 3 kg di F-gas nel circuito, ma sulle tonnellate di CO2 equivalente, cioè il prodotto del GWP (global warming potential) del F-gas considerato per la sua massa.

Il GWP è il potenziale di riscaldamento globale, cioè il contributo portato da un gas all’effetto serra, rapportato a quello della CO2, pari a 1. Diventa quindi un fattore correttivo a seconda del potenziale inquinante di ciascun gas, sulla base del quale definire gli obblighi e le tempistiche per i controlli delle peridte.

Di seguito si riporta una tabella di conversione per alcuni tipi di refrigerante:

Refrigerante Composizione GWP Conversione in kg di refrigerante a partire dalle tonnellate di CO2 equivalente
      1 5 10 40 50 500
R32   550 1.81 9.09 18.1 59.2 90.9 909
R125   3500 0.285 1.42 2.85 11.4 14.2 142
R134a   1430 0.699 3.49 6.99 27.9 34.9 349
R143a   4470 0.223 1.11 2.23 8.94 11.1 111
R404A R-125/143a/134a (44/52/4) 3922 0.254 1.27 2.54 10.1 12.7 127
R407A R-32/125/134a (20/40/40) 2082 0.474 2.37 4.74 18.9 23.7 237
R407C R-32/125/134a (23/25/52) 2107 0.563 2.81 5.63 22.5 28.1 281
R407F R-32/125/134a (30/30/40) 1787 0.547 2.73 5.47 21.9 27.3 273
R410A R-32/125 (50/50) 2025 0.478 2.39 4.78 19.1 23.9 239
R507A R-125/143a (50/50) 3985 0.250 1.25 2.5 10.0 12.5 125

Le tempistiche di controllo delle perdite saranno le seguenti:

  • almeno una volta ogni 12 mesi per quantitativi tra le 5 e le 50 tonnellate;
  • almeno una volta ogni 6 mesi per quantitativi tra le 50 e le 500 tonnellate;
  • ogni 3 mesi per quantitativi sopra le 500 tonnellate equivalenti.

Se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, le tempistiche raddoppiano.

Fanno eccezione le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-gas e le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 5 kg di gas (deroga ai controlli fino al 31/12/2016), nonché le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non soggette a controlli sulle perdite.

L’obiettivo è quello di ridurre del 79% la quantità di F-gas introdotti sul mercato entro il 2030.

Altro cambiamento riguarda l’obbligo per gli operatori di tenere nuovi registri, che dovranno contenere le seguenti informazioni:

  • quantità e tipo di F-gas;
  • quantità di F-gas aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  • se le quantità siano state riciclate o rigenerate, inserendo il nome e l’indirizzo di riciclaggio o rigenerazione ed eventualmente il numero del certificato;
  • le quantità di F-gas recuperati;
  • i riferimenti dell’impresa che ha fatto l’installazione, l’assistenza, la manutenzione ed eventualmente la riparazione o lo smaltimento delle apparecchiature;
  • le date e i risultati dei controlli effettuati;
  • le misure adottate per recuperare e smaltire i F-gas in caso di smantellamento dell’apparecchiatura.

Il nuovo Regolamento introduce l’obbligo di formazione che devono garantire gli stati membri.

Importanti novità riguardano le restrizioni all’immissione in commercio dei F-gas.

Questi devono essere esclusivamente venduti e acquistati da imprese aventi i certificati o gli attestati o che impieghino persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

L’immissione in commercio dei prodotti e delle apparecchiature dell’allegato III del nuovo Regolamento sarà vietata a decorrete dalla data indicata nello stesso allegato, per cui la loro scomparsa dal mercato non sarà immediata.

in base all'effetto serra del tipo di refrigerante, all'applicazione e all'utilizzo, i divieti stabiliti sono i seguenti:

Impianto/apparecchiatura GWP del tipo di refrigerante Data del divieto
Frigoriferi e congelatori domestici 150

01/01/2015

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale 2500

01/01/2020

Frigoriferi e congelatori per uso commerciale 150

01/01/2022

Apparecchiature fisse di refrigerazione, eccetto quelle per raffreddare prodotti sotto i -50 °C 2500

01/01/2020

Centrali frigorifere per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW, tranne il circuito primario di sistemi a cascata, in cui possono essere usati refrigeranti con GWP inferiore a 1500 150

01/01/2022

Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 kg di refrigerante 750

01/01/2025

 

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