Il Regolamento UE n. 517/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 maggio 2014, è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. Tratta dei gas fluorurati (F-gas) ad effetto serra e abroga il precedente Regolamento n. 842/2006.
Sono state apportate alcune significative modifiche rispetto al precedente Regolamento.
Viene introdotto un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle perdite, non più basato sul limite dei 3 kg di F-gas nel circuito, ma sulle tonnellate di CO2 equivalente, cioè il prodotto del GWP (global warming potential) del F-gas considerato per la sua massa.
Il GWP è il potenziale di riscaldamento globale, cioè il contributo portato da un gas all’effetto serra, rapportato a quello della CO2, pari a 1. Diventa quindi un fattore correttivo a seconda del potenziale inquinante di ciascun gas, sulla base del quale definire gli obblighi e le tempistiche per i controlli delle peridte.
Di seguito si riporta una tabella di conversione per alcuni tipi di refrigerante:
Refrigerante | Composizione | GWP | Conversione in kg di refrigerante a partire dalle tonnellate di CO2 equivalente | |||||
1 | 5 | 10 | 40 | 50 | 500 | |||
R32 | 550 | 1.81 | 9.09 | 18.1 | 59.2 | 90.9 | 909 | |
R125 | 3500 | 0.285 | 1.42 | 2.85 | 11.4 | 14.2 | 142 | |
R134a | 1430 | 0.699 | 3.49 | 6.99 | 27.9 | 34.9 | 349 | |
R143a | 4470 | 0.223 | 1.11 | 2.23 | 8.94 | 11.1 | 111 | |
R404A | R-125/143a/134a (44/52/4) | 3922 | 0.254 | 1.27 | 2.54 | 10.1 | 12.7 | 127 |
R407A | R-32/125/134a (20/40/40) | 2082 | 0.474 | 2.37 | 4.74 | 18.9 | 23.7 | 237 |
R407C | R-32/125/134a (23/25/52) | 2107 | 0.563 | 2.81 | 5.63 | 22.5 | 28.1 | 281 |
R407F | R-32/125/134a (30/30/40) | 1787 | 0.547 | 2.73 | 5.47 | 21.9 | 27.3 | 273 |
R410A | R-32/125 (50/50) | 2025 | 0.478 | 2.39 | 4.78 | 19.1 | 23.9 | 239 |
R507A | R-125/143a (50/50) | 3985 | 0.250 | 1.25 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 125 |
Le tempistiche di controllo delle perdite saranno le seguenti:
- almeno una volta ogni 12 mesi per quantitativi tra le 5 e le 50 tonnellate;
- almeno una volta ogni 6 mesi per quantitativi tra le 50 e le 500 tonnellate;
- ogni 3 mesi per quantitativi sopra le 500 tonnellate equivalenti.
Se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, le tempistiche raddoppiano.
Fanno eccezione le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-gas e le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 5 kg di gas (deroga ai controlli fino al 31/12/2016), nonché le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non soggette a controlli sulle perdite.
L’obiettivo è quello di ridurre del 79% la quantità di F-gas introdotti sul mercato entro il 2030.
Altro cambiamento riguarda l’obbligo per gli operatori di tenere nuovi registri, che dovranno contenere le seguenti informazioni:
- quantità e tipo di F-gas;
- quantità di F-gas aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
- se le quantità siano state riciclate o rigenerate, inserendo il nome e l’indirizzo di riciclaggio o rigenerazione ed eventualmente il numero del certificato;
- le quantità di F-gas recuperati;
- i riferimenti dell’impresa che ha fatto l’installazione, l’assistenza, la manutenzione ed eventualmente la riparazione o lo smaltimento delle apparecchiature;
- le date e i risultati dei controlli effettuati;
- le misure adottate per recuperare e smaltire i F-gas in caso di smantellamento dell’apparecchiatura.
Il nuovo Regolamento introduce l’obbligo di formazione che devono garantire gli stati membri.
Importanti novità riguardano le restrizioni all’immissione in commercio dei F-gas.
Questi devono essere esclusivamente venduti e acquistati da imprese aventi i certificati o gli attestati o che impieghino persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.
L’immissione in commercio dei prodotti e delle apparecchiature dell’allegato III del nuovo Regolamento sarà vietata a decorrete dalla data indicata nello stesso allegato, per cui la loro scomparsa dal mercato non sarà immediata.
in base all'effetto serra del tipo di refrigerante, all'applicazione e all'utilizzo, i divieti stabiliti sono i seguenti:
Impianto/apparecchiatura | GWP del tipo di refrigerante | Data del divieto |
---|---|---|
Frigoriferi e congelatori domestici | 150 |
01/01/2015 |
Frigoriferi e congelatori per uso commerciale | 2500 |
01/01/2020 |
Frigoriferi e congelatori per uso commerciale | 150 |
01/01/2022 |
Apparecchiature fisse di refrigerazione, eccetto quelle per raffreddare prodotti sotto i -50 °C | 2500 |
01/01/2020 |
Centrali frigorifere per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW, tranne il circuito primario di sistemi a cascata, in cui possono essere usati refrigeranti con GWP inferiore a 1500 | 150 |
01/01/2022 |
Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 kg di refrigerante | 750 |
01/01/2025 |