Il 2016 segnerà un punto di svolta per la disciplina che regola le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Importanti novità sono state infatti introdotte in applicazione a quanto previsto dal nuovo regolamento, approvato dal Decreto Ministeriale 120 del 3 giugno 2104, e altre ne seguiranno entro la fine dell’anno.

Dal 11 aprile, tutti i provvedimenti deliberati saranno scaricabili dall’Area riservata che ciascun soggetto ha all’interno del portale dell’Albo, senza più l’obbligo di ritirare il cartaceo presso gli sportelli della sezione regionale di Milano. In questo modo si completa l’ter telematico di presentazione delle istanze, partito con lobbligo di trasmissione sul portale AGEST della domanda.

Una volta accettata l’istanza dalla Commissione, verrà mandata una prima comunicazione tramite PEC per il versamento dei diritti dovuti (marca da bollo ed eventuali diritti annuali); una volta espletata questa formalità, verrà inviata una seconda comunicazione sempre tramite PEC nella quale si avviserà che il provvedimento è pronto nell’Area riservata per essere scaricato.

Fondamentale diventa a questo punto l’utilizzo corretto della casella di Posta Elettronica Certificata che ogni azienda deve avere. Questo è l’unico canale di comunicazione che verrà utilizzato e viene imposto il vincolo che il soggetto deve provvedere al pagamento dei diritti necessari per il rilascio del provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione via PEC.

Collegata a questa nuova procedura, contenuta nella Delibera dell’Albo n. 01 del 10/02/2016, la stessa delibera prevede l’unificazione della data di validità ed efficacia delle iscrizioni, dei rinnovi e delle variazioni e della data di efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista; viene stabilito che tale data sia quella in cui viene notificata al soggetto iscritto a mezzo PEC la possibilità di download del provvedimento.

Altra importante novità che verrà introdotta entro la fine del 2016 in recepimento di quanto previsto dall’art. 13 del DM 120/2014, riguarda la figura del Responsabile Tecnico e le verifiche cui deve sottoporsi.

Una Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo stabilirà infatti i contenuti e le modalità con cui l’Albo stesso svolgerà le verifiche iniziali e quelle di aggiornamento quinquennale cui i soggetti che svolgono o svolgeranno il ruolo di responsabile tecnico devono sottoporsi.

A tal proposito, la Circolare 227 del 14/03/2016 precisa che sfino all’emanazione della Delibera si possono continuare a svolgere i corsi di formazione per Responsabile Tecnico e che, però, questi attestati non esonerano dalla verifica iniziale cui l’RT dovrà sottoporsi. Ai sensi dell’art. 13 del DM 120/2014, potrà essere esonerato da tale verifica solo il soggetto che all’entrata in vigore della nuova disciplina ricopra effettivamente il ruolo di responsabile tecnico presso una impresa iscritta.

Altre novità che il Comitato nazionale disciplinerà nei prossimi mesi interesseranno le categorie 1 e 6.

Per quanto riguarda i soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti urbani, verranno ridisegnate le sottocategorie di iscrizione, prevedendo laddove sia un metro di paragone più idoneo che esse siano suddivise in classi in base ai quantitativi di rifiuti trattati e non alla popolazione servita.

Per il trasporto transfrontaliero, invece, verrà finalmente emanata una delibera che disciplinerà i requisiti richiesti per le iscrizioni. In tal modo, anche i soggetti attualmente iscritti in via provvisoria dovranno dimostrare di possedere tali requisiti per poter continuare a operare.

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