L’articolo 8, comma 2 del DM 120/2014, recante la nuova disciplina per l’iscrizione e il funzionamento dell’Albo Gestori Ambientali, prevede la possibilità per i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 5 di poter svolgere anche le attività previste dalle categorie 2 bis e 3 bis, a condizione che “queste ultime attività non comportino variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.
La Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 02 del 16 settembre 2015 fissa i criteri per l’applicazione dell’art. 8 comma 2.
In particolare, l’articolo 1 regola la possibilità di iscrizione in categoria 5 di imprese in possesso di licenza in conto terzi, anche per trasportare rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o dei quali risulti essere nuovo produttore in categoria 4 o produttore iniziale in categoria 2bis. Possono trasportare rifiuti pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o ne richiede il trasporto funzionale esclusivamente all’impianto che costituisce la sua attività economicamente prevalente e i RAEE di cui alla categoria 3bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori.
Un’impresa munita di veicoli con licenza in conto proprio può invece iscriversi in categoria 5 anche per il trasporto di rifiuti pericolosi e non, di cui fa commercio o ne richiede il trasporto funzionale all’impianto costituente attività economica principale e per il trasporto di RAEE se l’azienda è anche distributore o installatore o gestore di centro di assistenza tecnica.
L’articolo 2 definisce analoghe possibilità di trasporto dell’articolo 1 limitatamente ai soggetti che intendono iscriversi in categoria 4. Infatti, essi possono trasportare con l’iscrizione in categoria 4 anche i rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati in categoria 2bis in quanto produttore iniziale, i rifiuti non pericolosi prodotti da terzi di cui fa commercio o ne richiede il trasporto funzionale all’impianto costituente attività economicamente principale e i RAEE, con le distinzioni sopra riportate per i casi di mezzi in conto terzi o in conto proprio.
L’articolo 3 della Delibera specifica che per le imprese giù iscritte in categoria 4 e/o 5 è possibile chiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle nuove disposizioni presentando domanda di variazione con nuovo modello allegato alla Delibera stessa.
