Con la pubblicazione del Collegato Ambientale 2015 l’Italia fa un passo avanti deciso e significativo nell’attuazione della politica dei cosiddetti acquisti verdi (all’inglese “green public procurment”), nella pubblica amministrazione, ponendosi all’avanguardia rispetto a molti altri stati europei.
Gli articoli 18 e 19 della Legge 221 del 28/12/2015, infatti, rendono obbligatoria l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi.
Con l’articolo 18, nel codice dei contratti pubblici è aggiunto l’articolo 68-bis che regola l’applicazione dei criteri ambientali minimi; in particolare, “è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all’uso efficiente delle risorse , attraverso l’inserimento nella documentazione di gara pertinente almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali” relativamente all’acquisto di:
– lampade a scarica, alimentatori elettronici, moduli a LED e apparecchi di illuminazione;
– attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio;
– servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici).
Il comma 2 dell’articolo 18 specifica che “l’obbligo si applica per almeno il 50% del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le varie categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti sui criteri ambientali minimi:
– gestione di rifiuti urbani
– forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro
– affidamento del servizio di gestione del verde pubblico
– carta per copia e carta grafica
– ristorazione collettiva e derrate alimentari
– affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igeine
– prodotti tessili
– arredi per ufficio
La vera innovazioni che dà una marcia in più al decreto è il comma 3 dell’articolo 18, che specifica come sia previsto un incremento progressivo della percentuale indicata al comma 2.
L’articolo 19 si occupa di garantire il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi per i casi previsti e di prevedere la loro integrazione nei bandi-tipo.