Con la pubblicazione del Collegato Ambientale 2015 l’Italia fa un passo avanti deciso e significativo nell’attuazione della politica dei cosiddetti acquisti verdi (all’inglese “green public procurment”), nella pubblica amministrazione, ponendosi all’avanguardia rispetto a molti altri stati europei.

Gli articoli 18 e 19 della Legge 221 del 28/12/2015, infatti, rendono obbligatoria l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi.

Con l’articolo 18, nel codice dei contratti pubblici è aggiunto l’articolo 68-bis che regola l’applicazione dei criteri ambientali minimi; in particolare, “è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all’uso efficiente delle risorse , attraverso l’inserimento nella documentazione di gara pertinente almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali” relativamente all’acquisto di:

–           lampade a scarica, alimentatori elettronici, moduli a LED e apparecchi di illuminazione;

–           attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio;

–           servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici).

Il comma 2 dell’articolo 18 specifica che “l’obbligo si applica per almeno il 50% del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le varie categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti sui criteri ambientali minimi:

–           gestione di rifiuti urbani

–           forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro

–           affidamento del servizio di gestione del verde pubblico

–           carta per copia e carta grafica

–           ristorazione collettiva e derrate alimentari

–           affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igeine

–           prodotti tessili

–           arredi per ufficio

La vera innovazioni che dà una marcia in più al decreto è il comma 3 dell’articolo 18, che specifica come sia previsto un incremento progressivo della percentuale indicata al comma 2.

L’articolo 19 si occupa di garantire il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi per i casi previsti e di prevedere la loro integrazione nei bandi-tipo.

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