È stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6488 del 13 luglio 2026 che ha introdotto le linee guida per l’individuazione delle regole che definiscono quale sia la tipologia di una variante ad un’autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti.
La D.g.r. individua le casistiche in cui ricadono le tipologie di varianti apportate, distinguendole sull’esempio delle modifiche sostanziali e non sostanziali previsti per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
In questo modo, si vengono a definire quali siano le VARIANTI SOSTANZIALI e quali le VARIANTI NON SOSTANZIALI, a loro volta distinte tra quelle SUBORDINATE ALLA MODIFICA O INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE, quelle SUBORDINATE A NULLA OSTA e quelle OGGETTO DI SOLA INFORMATIVA.
Le specifiche delle casistiche delle varie tipologie sono indicate nell’allegato A della D.g.r. 6488/2026, riportato in coda al presente articolo.
Il punto 5 dell’Allegato A descrive le procedure che seguono le diverse tipologie di variante. Nel caso di variante sostanziale, la procedura è quella delle procedure di cui all’art. 208 del D-Lgs. 152/06, dove il provvedimento autorizzativo rilasciato per la variante integra o sostituisce quello precedente.
Nel caso di variante non sostanziale con modifica o integrazione dell’autorizzazione, il procedimento deve essere chiuso entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo interruzioni, e le autorizzazione saranno rilasciate ai sensi dell’art. 208.; negli altri casi, il proponente invia istanza con dettagli dell’intervento previsto e una valutazione da cui emerga l’assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute o il miglioramento degli stessi impatti. L’Autorità accerta che l’intervento rientri o meno in tali casistiche e rilascia il nulla osta oppure comunica che si rimanda ad una variante sostanziale o ad integrazioni per una migliore valutazione.
Nela casi di sola informativa, l’Autorità valuta la correttezza della scelta e, in caso negativo, comunica di rimandare ad una delle altre casistiche.
Per quanto riguarda le durate dell’autorizzazione, solo se l’istruttoria ha riguardato tutto l’impianto e non solo la parte oggetto della variante sostanziale, la nuova autorizzazione ha validità 10 anni dalla data di rilascio, indipendentemente dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Nel caso l’istruttoria riguardi solo l’aspetto oggetto della variante, la durata dell’autorizzazione rimane quella originale.
