Da settembre 2023 è in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 119 del 20/07/2023, che stabilisce le condizioni per lo svolgimento delle attività finalizzate alla preparazione per il riutilizzo di uno scarto, che quindi torna ad essere considerato un prodotto e non più un rifiuto.
Il DM, ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del D.Lgs. 152/06, si riferisce ai rifiuti idonei ad essere preparati per il reimpiego come prodotti, mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che li rendano conformi agli originali (stessa finalità e medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza).
L’allegato 1 del DM 119/23 descrive le operazioni necessarie per la preparazione al riutilizzo, stabilisce le dotazioni strutturali dello spazio da adibirsi a centro del riuso e i requisiti minimi che devono avere gli operator, nonché le modalità di accettazione del rifiuto.
La tabella 1 dell’allegato 1 racchiude l’elenco dei rifiuti conferibili ai centri (CER e descrizione) e le rispettive quantità massime impiegabili. Sono esclusi dall’ambito del DM:
- Rifiuti destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali
- Rifiuti di prodotti ad uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari
- Pile, batterie ed accumulatori
- Pneumatici soggetti alla disciplina del DM 182/2019
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi
- Prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchi CE ove previsto
- Veicoli fuori uso
- Rifiuti di cui i codici CER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1
- Rifiuti allo stato liquido ed aeriforme
- Rifiuti radioattivi
- Rifiuti da articoli pirotecnici
I soggetti che intendono avviare le operazioni di preparazione per il riutilizzo dovranno intraprenderle secondo le modalità semplificate previste dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06, presentando quindi apposita comunicazione di inizio attività all’Ente territorialmente competente; la comunicazione secondo le modalità previste dall’allegato 2 del DM 119/23.
L’articolo 6 prevede che presso i centri di preparazione per il riutilizzo sia tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni (Conferimento – Gestione – Cessione), che contengano i dati relativi ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate.
Vengono gestiti a parte i RAEE, che come indicato nell’articolo 7 sono preparati per il riutilizzo secondo la norma europea CENELEC EN 50614-2020. La tabella 2 dell’allegato 1 stabilisce i codici CER, la provenienza e le quantità massime dei RAEE.