Quando dobbiamo definire l’accessorio informatico per eccellenza tutti noi definiamo l’insieme di tamburo, cartuccia, componenti elettronici e polvere come TONER.

Devo cambiare il TONER,  universalmente significa aprire l’apposito sportello, togliere delicatamente l’insieme sopra citato e inserirne uno nuovo o debitamente rigenerato.

Anche il vocabolario al termine TONER recita:

“Polvere cerosa isolante, nera o colorata, usata nelle fotocopiatrici e in alcuni tipi di stampanti; depositandosi sulle zone della carta caricate elettrostaticamente, rivela l’immagine” ma anche “Il serbatoio, in genere sostituibile, di tale polvere”.

Nel secondo caso che è quello che ci interessa principalmente si tratta di un artificio della lingua italiana, la Metonimia, figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo una relazione di vicinanza, per cui per definire l’insieme che abbiamo descritto pocanzi si utilizza il componente più significativo. Appunto il toner. Nelle altre lingue questo non accade e per esempio in inglese la cartuccia da stampa si definisce semplicemente “print cartridge”.

 

IL CODICE CER MUTAFORMA

All’inizio ci fu il nulla. I primi cataloghi regionali e poi il Catalogo Italiano dei Rifiuti (il cosiddetto CIR) non prevedevano i toner e non poteva essere altrimenti.

In effetti il CIR data 26 Aprile 1989i e allora la diffusione delle stampanti era limitata e non ci si poneva di uno smaltimento o recupero specifico per questa tipologia di rifiuto.

Solo con la Legge comunitaria 194 del 1994 in cui all’articolo 39 compare per la prima volta nel panorama della normativa italiana il mondo dell’informatica e si inseriscono tra i rifiuti ed in particolare: “sono inseriti tra i rifiuti assimilati […] gli accessori per l'informatica.” Cosa si intendesse poi con questa definizione non è molto chiaro, tuttavia in modo estensivo per un certo periodo si estese anche ai consumabili e ai TONER in particolare.

Attenzione, solo dopo quattro anni questa assimilazione ex ante viene abrogata con la L. 128 del 1998, un’altra comunitaria.

Ho introdotto nel frattempo un concetto importante, quello di assimilazione. E’ un concetto chiave che riprenderemo poco più avanti.

La nuova comunitaria abrogo’ la precedente del 1994 in virtu’ del Decreto Ronchi, l’ormai lontano D.Lgs 22 del 1997. In questo decreto legislativo si rimodulò dalle fondamenta la gestione dei rifiuti e con l’allegato A, il vecchio CIR viene sostituito dal CER (catalogo europeo dei rifiuti). E compare tra le centinaia di codici il codice CER 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce).

Sembrerebbe tutto risolto vero? E invece con enorme sforzo di fantasia il legislatore emanò il Decreto sui rifiuti recuperabili. Il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998.

Giustamente inserì anche l’attività di recupero delle cartucce di stampa al punto 13.20 che citiamo nel suo incipit:

13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi. [200104].

Ma come avendo a disposizione il codice 080309 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce), mi costringi ad utilizzare il codice dei rifiuti urbani 20 01 04 altri tipi di plastica!!!

Stupefacente se non fosse dannoso per la filiera del recupero utilizzare un codice improprio in presenza di un codice CER confacente ai TONER.

La situazione muta nel 2002 in cui la revisione del Catalogo Europeo Rifiuti fa sì che si debba rivedere la classificazione dei nostri consumabili. Vengono abrogati i codici 080309 e 200104. Si introducono i codici CER :

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Non compare più la dizione “comprese le cartucce” ma è ovvio che non ci si riferisce alla polvere di toner, che in se stessa non può essere esaurita nel senso che la stessa viene utilizzata e si trasferisce dalla cartuccia al supporto di stampa, non ci si riferisce alla polvere di toner dicevo ma alla cartuccia che lei sì può esaurirsi una volta che viene svuotata dal suo contenuto.

Ci aspettiamo che il legislatore corregga il DM sui recuperabili essendo abrogato il codice CER 200104 e in effetti lo integra in questo modo:

13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi. [150102] [150104] [150106].

Vale a dire:

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 06 imballaggi in materiali misti

Insomma ancora una volta confusione con la riduzione del nostro accessorio informatico a mero imballaggio.

Nel 2006 vengono alla luce il celeberrimo TUA Testo Unico Ambientale del 3 Aprile 2006 e il meno noto ma importante DM 186 del 5 Aprile 2006. Quest’ultimo introduce novità nel campo del recupero dei rifiuti non pericolosi e per quanto concerne questa disamine si ha che:

13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi  [080318] [160216] .

Vale a dire:

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

Ci siamo quasi, solo che il codice 16 02 16 si riferisce a schede elettroniche, hard disk, processori, insomma quello che si può ricavare dal disassemblaggio dei un pc, un telefonino, un monitor… una apparecchiatura a termine di vita… appunto fuori uso e non certo ad una stampante a cui ci si limita a cambiare il nostro TONER esaurito.

Interviene il DM 22 ottobre 2008 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.”

Un Decreto invero scritto male che non ha semplificato di molto la gestione del fine vita dei consumabili di stampa ma che dice in modo chiaro ed inequivocabile che quale sia il codice CER da utilizzare per le cartucce di stampa.

1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

RIFIUTO URBANO O RIFIUTO SPECIALE

Il concetto di rifiuto urbano e speciale sono legati alla loro origine.

In estrema sintesi il rifiuti urbano è il rifiuto domestico mentre quello speciale quello generato dalle attività produttiveii. Posso conferire alla nettezza Urbana solo i rifiuti urbani. Già ma cosa accade per le imprese che pagano la tassa dei rifiuti?

In questo caso dobbiamo spiegare cosa sia il rifiuto speciale assimilabile e quando esso divenga effettivamente assimilato agli urbani e quindi urbano a tutti gli effetti.

Assimilabile: rifiuto speciale (prodotto da un’impresa o da un ente) che può essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani (elenco positivo: attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984)

Assimilato: Rifiuto che il Comune ha deciso, sulla base di criteri qualitativi (attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984) e quantitativi, di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano

Se il rifiuto non compare nell’elenco della delibera del 27 Luglio 1984 non può essere assimilato agli urbani… e i toner?

Abbiamo citato le leggi comunitarie 146/94 e la successiva 128/98. Orbene I TONER non possono essere inseriti tra i “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”, in quanto a seguito dell’abrogazione dell’art. 39 legge n° 146/1994, non comprende più i consumabili per l’informatica.

Il nostro TONER generato dalle attività di servizi, commerciali, produttive artigianali e industriali è un rifiuto speciale. Pericolo o non Pericoloso. E come possiamo stabilire la pericolosità? Lo chiariamo nei prossimi paragrafi.

 

RACCOLTA COMUNALE E INTERPRETAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

I Comuni… quache passaggio in cui citiamo articoli di legge. Esercizio invero noioso ma in questo caso ineludibile. Quindi, I Comuni hanno un ruolo fondamentale per la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilabili che divengono assimilati in virtù del TUA all’art. 198 comma 2:

2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che […] stabiliscono in particolare:

[…]

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)

L’articolo 195 comma 2 lettera e) dice che La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani è competenza dello Stato e che sarà emesso entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.Lgs 152/06 apposito decreto.

Di giorni dal 2006 ne sono passati ben più di 90 e sperando che non si debbano aspettare 90 anni nel frattempo vige il quadro testè descritto con la norma tecnica di riferimento data dalla Del. Comitato Interministerale del 27/07/1984.

Una norma che a logica sarebbe dovuta uscire dopo il DM sulla assimilazione è la normativa tecnica che regola le piazzole di raccolta differenziata, o meglio i Centri di Raccolta Differenziata, come li definisce il TUA all’articolo 183.

Il DM 8 Aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” le modifiche ci sono state e hanno modificato la tabella dei codici ammissibili.

E per il nostro TONER? Un punto e’ chiaro, solo i toner provenienti dalle utenze domestiche possono essere conferiti. Infatti in allegato I al punto 4.2 si ha:
1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)

Per le utenze non domestiche? Si rimanda al regolamento dei comuni che come oramai sappiamo non può prevedere il TONER tra i rifiuti assimilati.

Introduce poi un elemento di confusione definendo le cartucce come

44. cartucce toner esaurite (20 03 99)

Ma e’ in evidente contraddizione con quanto espresso al primo punto e il codice 99 (per la famiglia 20 03 20 03 99, rifiuti urbani non specificati altrimenti) indica un rifiuto generico che non viene accettato dagli impianti di recupero e peraltro non compare tra i codici CER che le imprese possono ricevere.

 

LA GESTIONE NEL PASSATO

Abbiamo assistito a grande confusione nel passato. Addirittura servizi di invio per posta di un rifiuto speciale quale era ed è il TONER (sich!). Trasporto senza autorizzazione e/o iscrizione all’Albo gestori Ambientali.

Trattamento delle cartucce senza le autorizzazioni ordinarie o in regime semplificato.

Comuni che accettavano e che (in parte per scarsa conoscenza della norma) accettano nei centri di Raccolta i TONER da parte delle imprese rifiuti speciali a volte pericolosi.

 

LA CORRETTA GESTIONE OGGI

I consumabili per la stampa dimessi da attività economiche, esercitata da un’impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano quindi come “rifiuti speciali” e devono essere avviati al recupero o allo smaltimento ad onere del produttoreiii del rifiuto.

Quali sono gli obblighi del produttore.

In primis la corretta classificazione del rifiuto. Abbiamo detto che il TONER appartiene ai rifiuti con i “codici a specchio”?

•             08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*

•             08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

Deve quindi identificare la pericolosità tramite analisi chimica da un laboratorio specializzato ed accreditato, per stabilire se si tratta di rifiuto speciale non pericoloso (08 03 18) o pericoloso (08 03 17*) ed allegarne copia al Formulario di Identificazione Rifiuti per l’impianto ricevente.

In seconda battuta deve curare il corretto affidamento del rifiuto, al trasportatore che deve essere iscritto all’albo Gestori Ambientaliiv, e al destinatario che deve avere attiva una autorizzazione ordinaria, una autorizzazione unica ambientale o una comunicazione di recupero in regime semplificato.

Attenzione non solo il trasporto è oggetto di iscrizione all’albo ma anche l’attività di vendita dei servizi di smaltimento quando non effettuati direttamente da un attore della filiera della gestione del rifiuto. Vale a dire l’intermediario di rifiuti.

Nel nostro caso, chi si offre per organizzare la gestione del toner esaurito senza che sia legato all’impianto di recupero/smaltimento o al trasporto, deve essere iscritto alla categoria 8 del citato Albo Gestori

Il Sistri, da Gennaio 2015 dovrebbe divenire obbligatorio. Ne riparleremo in prossimità di questa data. Per adesso ricordiamoci che se produco rifiuti speciali pericolosi e ho più di dieci dipendenti mi devo iscrivere al Sistri in qualità di produttore e seguire il cosiddetto doppio binario di gestione amministrativa.

 

LE SANZIONI

I controlli ambientali sono eseguiti da qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria o amministrativa (praticamente tutti gli Enti di Polizia come Polizia Locale, Forestale, Guardia di Finanza). Le sanzioni amministrative sono però irrogate solo dalla Provincia e le penali dalla Procura.

Sarebbe comunque doveroso seguire i dettami di legge indipendentemente dalle sanzioni .

Vero, ma conoscere ed essere consapevoli che un affidare il trasporto a chi non è autorizzato significa ricadere nei casi di specie dell’articolo 260 del TUA

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

O che se gestisco la raccolta e gestione senza i provvedimenti di iscrizione all’albo e autorizzazione degli impianti si ricade nei casi di specie dell’articolo 256:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. […] chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione […] è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;154

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.155

Conoscere ed essere consapevoli di sanzioni così pesanti, può aiutare la corretta gestione del consumabile esausto più importante della filiera della ITC.

 


[i] In neretto gli anni per agevolare la lettura della evoluzione normativa

[ii] Il TUA agli art.. 183 e 184 danno una spiegazione puntuale e specifica che esula dallo scopo di questo articolo e a cui rimandiamo per approfondimenti

[iii] La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti

[iv] Posso verificare lo stato dell’iscrizione del fornitore collegandomi al link www.Albonazionalegestoriambientali.it

 

 

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