Il prossimo 26 settembre entrerà in vigore il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 127 del 28/06/2024, che aggiorna la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per gli altri rifiuti di origine minerale.

Il DM aggiorna e sostituisce il precedente Decreto n. 152 del 2022, che viene quindi abrogato.

Le principali novità rispetto al DM 152/2022 riguardano:

  • La distinzione degli aggregati recuperati in due sottogruppi: l’aggregato riciclato, risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedente utilizzato nelle costruzioni, e l’aggregato artificiale, risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo.
  • L’introduzione della durata di conservazione della copia della dichiarazione di conformità (cinque anni) e del campione di aggregato prodotto (un anno)
  • L’obbligo di dotarsi di un sistema di gestione. Il DM 152/2022 prevedeva l’applicazione di un sistema ISO9001. Il nuovo DM 127/2024 prevede di dotarsi di un sistema idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento, comprensivo del controllo della qualità; tale sistema può eventualmente accedere a procedure di accreditamento
  • L’elenco dei rifiuti ammissibili (allegato 1): viene inserito il codice 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione) e vengono escluse le terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) se provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
  • Il processo di recupero: secondo l’allegato 1 lettera c), il recupero può limitarsi anche al semplice controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nel regolamento
  • I valori limite di concentrazione dei parametri richiesti per definire la qualità dell’aggregato recuperato: i valori previsti dal DM 152/2022 rimangono validi solo se l’aggregato viene utilizzato nella realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Per altri tipi di utilizzo (rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, miscele bituminose e sottofondi stradali, strati accessori con funzione anticapillare, antigelo, drenante, miscele legate con leganti idraulici, calcestruzzi) vengono introdotti limiti meno restringenti, mediamente nell’ordine di 50/100 volte. Inoltre, se il riutilizzo riguarda esclusivamente la produzione di cemento o di clinker per cemento, l’unico parametro da analizzare resta l’amianto

Viene di conseguenza aggiornata anche la dichiarazione di conformità, sula base dei nuovi parametri e riferimenti introdotti.

Di seguito la tabella con i valori limite di concentrazione ammessi

DM-127-2024-allegato-1-tabella-2.pdf

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