L’articolo 12 del DL n. 244 del 30/12/2016 ha modificato il DL 101/2013, stabilendo che fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31/12/2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006.
In assenza di modifiche di legge, la presentazione del MUD per tutti i soggetti obbligati indicati dall’art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, tra cui le imprese di trasporto rifiuti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, viene confermata con il modello e le istruzioni utilizzati per la dichiarazione del 2016.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD è il 30 aprile 2017. Essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio 2017.
Si ricorda che la comunicazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- Rifiuti speciali (trasportatori, intermediari, imprese che svolgono operazioni di recupero e smaltimento, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese agricole con un volume di affari superiore a € 8.000, imprese con più di 10 dipendenti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- veicoli fuori uso;
- imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione gestori Rifiuti di imballaggio;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
