Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 13/10/2016, il quale definisce finalmente i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, soddisfacendo le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06. Questo comporta una significativa modifica di come verranno d’ora in avanti trattati gli scarti di produzione con origine univoca.

Nel dettaglio, l’art. 4 fornisce le condizioni generali perché si possa parlare di sottoprodotto. Infatti, il produttore deve dimostrare che i residui, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario de ciclo produttivo, verranno destinati all’utilizzo nello stesso o in un successivo processo dal produttore o da terzi. Le condizioni per la dimostrazione sono:

  • La sostanza o l’oggetto è originato da un processo produttivo di cui è parte integrante e il cui scopo non è la produzione della sostanza stessa;
  • La sostanza verrà certamente utilizzata nel corso dello stesso e di un successivo processo produttivo;
  • La sostanza può essere utilizzata direttamente senza ulteriore trattamento;
  • La sostanza soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente, senza portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

 

L’art. 5 definisce le modalità di definizione della certezza dell’utilizzo del sottoprodotto. Essa è dimostrata con l’analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle attività che originano i materiali impiagati e il processo di destinazione, valutando la congruità tra tipologia, quantità e qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo previsto per gli stessi. Nel caso la certezza dell’utilizzo fosse relativa ad un ciclo produttivo diverso da quello di origine, devono esistere rapporti o impegni contrattuali tra produttore del residuo, eventuali intermediari e utilizzatori, antecedenti alla produzione del residuo stesso, che riportino le caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo e le condizioni della cessione vantaggiose. Queste informazioni possono essere contenute in una scheda tecnica redatta secondo quanto indicato nell’allegato 2 del Decreto. Nel caso di cessione del sottoprodotto, la conformità con la scheda tecnica deve essere autocertificata.

L’art. 8 stabilisce che il sottoprodotto, fino al suo utilizzo sia opportunamente depositato e trasportato separandolo da rifiuti, prodotti o sostanze differenti, con accortezza alle cautele per il rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso.

L’art. 10 stabilisce l’istituzione da parte delle Camere di Commercio di un apposito elenco in cui si iscrivano senza oneri i produttori e gli utilizzatori dei sottoprodotti, che serva così da scambio o cessione degli stessi.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *