Ciao
qualche indicazione sulla emergenza che stiamo vivendo.
In particolare per il nostro territorio regionale è stato deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di 6 mesi e una serie di ulteriori provvedimenti dettati dall’evoluzione epidemiologica del COVID-19 per evitarne la diffusione.

“L9657-Circolare 146 2020 Emergenza Coronavirus 38 COC

9663-16.3.20 COMUNI_Info COC e tel. dedicatoa definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale prevede che la risposta a scala comunale venga gestita attraverso l’istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), sulla base delle indicazioni che via via vengono fornite dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e da Regione Lombardia con il supporto di ANCI Lombardia.
Le più recenti indicazioni al riguardo riguardano la necessità di uniformare le informazioni che devono essere a disposizione degli Enti interessati, al fine di costruire una sorta di Help-Desk di supporto ai cittadini; pertanto i comuni che hanno istituito formalmente il COC o dovessero attivarlo in seguito, sono tenuti ad inviare agli Enti territorialmente competenti (Regione, Provincia, Prefettura) una scheda da cui si possano evidenziare i recapiti dei responsabili delle funzioni di supporto attivate e la tipologia di servizi alla popolazione approntati dal comune (al riguardo è disponibile sul portale ANCI Lombardia il file excel dedicato).
Viene altresì chiesto ai comuni, tramite il COC di attivare un numero di emergenza-assistenza dedicato alla gestione degli aspetti locali, anche allo scopo di alleggerire il carico di richieste che grava sui centralini delle Aziende sanitarie e del servizio di Emergenza Urgenza.

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo dei volontari si segnalano le più recenti Misure operative per l’attività del Volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COV1D emanate dal Dipartimento della Protezione Civile (prot. COVID/15283 del 20 marzo 2020) che in primo luogo ribadisce come nel provvedimento sindacale di istituzione del COC dovrà essere dettagliata la catena di comando a livello comunale e l’indicazione delle figure interne all’amministrazione incaricate del coordinamento delle attività del volontariato; quest’ultima attività, oltre al supporto alla struttura comunale, nella gestione degli aspetti logistici e amministrativi, potrà riguardare la consegna di generi alimentari a domicilio, la consegna di medicinali, di DPI fomiti dal soggetto sanitario competente e la consegna di altri beni di prima necessità. Tutte queste attività dovranno essere effettuate con modalità tali che prevedano l’assenza di contatto diretto e il mantenimento di una ampia distanza di sicurezza (almeno 1 m), in modo da riservare l’utilizzo dei DPI ai soli casi in cui questo non sia possibile, valutando le caratteristiche dei soggetti destinatari. Vengono distinte al riguardo le seguenti casistiche:
• il supporto ai soggetti “fragili” o in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi a COVID-19, adottando il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro), oppure, ove ciò non sia possibile, indossando una mascherina chirurgica, e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e in circolari del Ministero della Salute;

• il supporto ai casi confermati di COVID-19 in isolamento domiciliare, da effettuarsi esclusivamente dal volontariato sanitario con l’utilizzo precauzionale di mascherina di tipo FFP2 (qualora non disponibile, una mascherina chirurgica), protezione facciale, guanti e un camice impermeabile a maniche lunghe, seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e in circolari del Ministero della Salute, e facendo indossare alPassistito una mascherina chirurgica.
Lo svolgimento delle attività in modo conforme alle prescrizioni è di competenza dei responsabili delle Organizzazioni di volontariato; si ribadisce che ai volontari impiegati a supporto dei COC formalmente istituiti è assicurato il riconoscimento dei benefici di Legge art. 39 e 40, come stabilito dal Dipartimento della protezione civile con nota del 19 febbraio 2020.
Infine si evidenza come Il Comune dovrà avere cura di trasmettere quotidianamente alla relativa Struttura Regionale di Protezione Civile/Provincia l’elenco dei volontari impegnati

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