Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento, introdotto dal DPR 120 del 13/06/2017, finalizzato al riordino e alla semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo, in attuazione all’arti. 8 del DL 133/2014, che abroga il DM 161/2012 e modifica l’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06.

Il regolamento definisce regole sulla gestione e sul riutilizzo delle rette e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, cantieri di grandi dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad Aia o Via; stabilisce inoltre la disciplina per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto, l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetti di bonifica.

In merito alle terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, l’art. 4 indica che i requisiti da soddisfare sono:

–       Essere generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

–       L’utilizzo deve essere conforme al piano di utilizzo (art. 9 del DPR 120/2017) oppure alla dichiarazione (art. 21 del DPR) e deve essere realizzato o nel corso di esecuzione della stessa opera in cui è stato generato o in opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, oppure nel corso di processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

–       Essere idonee ad essere utilizzate direttamente o senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale,

–       Soddisfare i requisiti di qualità ambientale previsti dal regolamento.

Il deposito intermedio può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che il sito rientri nella stessa classe di destinazione urbanistica di quello di produzione, l’ubicazione e la durata del deposito siano indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione e tale durata non superi il termine di validità del documento stesso, il deposito sia fisicamente separato e gestito autonomamente rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo derivanti da differenti piani di utilizzo o dichiarazioni, e il deposito sia conforme alle previsioni del piano o della dichiarazione sia identificato tramite segnaletica visibile che riporti informazioni circa il sito della produzione, le quantità di materiale depositato e i dati amministrativi del piano o della dichiarazione.

L’articolo 23 riguarda il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti. Il deposito va effettuato attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, alle seguenti condizioni:

–       Le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti sono depositate nel rispetto delle norme dello stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose;

–       Le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga i 4.000 mc, di cui non oltre 800 classificati come pericolosi (comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno);

–       Il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

–       Nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato secondo le norme del deposito delle sostanze pericolose e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali.

L’articolo 24 regola l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti. Il comma 4, in particolare, stabilisce che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, il proponente o l’esecutore effettui il campionamento dei terreni per la loro caratterizzazione, per verificare la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale, e una volta stabilita l’idoneità, rediga un progetto in cui vengano definite le volumetrie di scavo, la quantità delle terre e rocce da riutilizzare, la collocazione e la durata dei depositi , la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Infine, gli articoli 25 e 26 disciplinano la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Si stabilisce che nella realizzazione degli savi sia analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo e che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie. L’utilizzo delle terre e rocce prodotte è sempre possibile nei siti oggetto di bonifica a patto che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale.

 

DPR 120-2017 regolamento terre rocce da scavo

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *