L’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, stabilisce che tali compiti siano affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarli ad un terzo.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
– Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
– Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
– Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Il terzo responsabile:
– Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
– Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
– Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
– Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
La delega ad un “terzo responsabile” deve essere sempre data in forma scritta e non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
Il terzo responsabile è un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera C e D e, per gli impianti a gas, anche lettera E dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.
Per la conduzione di impianti > 232 kW deve disporre di personale patentato, con patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata da legge regionale
Per gli impianti superiori a 350 kW, il Terzo Responsabile deve obbligatoriamente essere in possesso della UNI EN ISO 9001 o SOA nelle categorie OG 11 oppure OS 28.
Qualora l’impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o pompe di calore il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012 (www.fgas.it).
Se l’impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili, il Terzo Responsabile deve anche aver frequentato i corsi abilitanti FER.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, non può essere rilasciata la delega, salvo che nell'atto di delega stessa sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
Fonte: www.certifico.com