Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto una sostanziale modifica alla normativa riguardante la gestione dei rifiuti prodotti dalla manutenzione delle reti fognarie, comprese fosse settiche e bagni mobili; l’articolo di riferimento è il 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
Il nuovo testo dell’articolo è il seguente:
“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″
La novità riguarda l’individuazione del produttore del rifiuto derivante dalla pulizia manutentiva delle reti; non è più il richiedente del servizio di manutenzione (titolare della rete o dell’utenza di scarico di riferimento) ma lo stesso manutentore incaricato della pulizia.
Nel caso, quindi, delle operazioni di spurgo, la ditta che effettua l’intervento, che già ricopre il ruolo di MANUTENTORE e TRASPORTATORE del rifiuto prodotto (CER 20.03.04 o 20.03.06), è anche individuato come PRODUTTORE da indicare sul formulario di identificazione del rifiuto stesso.
La ditta può conferire il rifiuto direttamente ad impianto di smaltimento o recupero oppure raggrupparlo temporaneamente presso la propria sede o unità locale.
Una circolare emessa dal Ministero della Transizione Ecologica il 14/05/2021 chiarisce vari aspetti interpretativi ed applicativi del D.Lgs. 116/2020; tra questi, in riferimento all’art. 230, comma 5, specifica che la modifica introdotta non si applica alle singole fosse settiche o ai singoli bagni chimici, che non possono essere considerati rete fognaria, e quindi per interventi di pulizia su questi elementi il produttore rimane il richiedente e non può essere individuato nel manutentore e trasportatore del rifiuto prodotto.