Fanghi, fosse settiche e rifiuti della pulizia delle fognature.

La definizione di prodittore nel capo dell'autospurgo e' stata a lungo ed in parte lo e' ancora oggetto di confusione.

L'aggiornamento del Natale del 2010 del Testo Unico Ambientale, con il DLgs 205, ha aggiunto il comma 5 all'articolo 230.
In particolare “5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti.

Il che per estensione sembra possa essere applicabile allo svuotamento tipico delle attivita' di spurgo. Tuttavia Il produttore del rifiuto liquido prelevato dall’autospurgo non è l’autospurghista, che rimane un mero mezzo attraverso il quale i reflui transitano per essere poi depositati in sito idoneo; il produttore del rifiuto liquido è sempre e solo il produttore del refluo (cittadino, impresa ecc.)

Al livello di obblighi, l’autospurghista deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), quando effettua pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi “produttore” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili, dovrà qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche)

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